• CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIR. N
  • 11/12/2016 14:30:00
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  • ATLETICO PIAZZE
  • 0 - 3 11/12/2016 14:30:00
  • MONTECCHIO

Commento




GARE DEL 11/12/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
15.- RECLAMO DELLA POL. DIL. MONTECCHIO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA ATLETICO
PIAZZE/MONTECCHIO DELL'11.12.2016 (3-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 35 del 15.12.2016; -il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il
reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Montecchio, con il quale si lamenta
l'irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Atletico Piazze violato la normativa inerente l'impiego dei
giovani calciatori nati dal 1/1/1994 - 1/1/1995 in poi cosi' come da C.U. n. 1 del 5/07/2016 del C.R.T.; nella
fattispecie, a detta della istante, la Soc. Atletico Piazze non avrebbe reintegrato in campo un giovane
calciatore e chiede, pertanto, l'applicazione dell'art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S.. Rilevato dagli atti ufficiali
che la societa' Atletico Piazze ha schierato inizialmente in campo un giocatore classe 1995 (Chechi
Giacomo), un giocatore classe 1996 (Fatini Raffaele) ed un giocatore classe 1997 (Nutu Razvan Cosmin);
rilevato che la societa' Atletico Piazze ha in seguito proceduto ad effettuare le seguenti sostituzioni: al 31' del
secondo tempo esce il n.11 Fatini Raffaele (nato il 5.2.1996) ed entra il n.15 Rapicetti Riccardo (nato il
17.6.1993), al 36' del secondo tempo esce il n.7 Nutu Razvan Cosmin (nato il 1'.5.1997) ed entra il n.13
Fanone Simone (nato il 12.11.1987). Osserva questo G.S.T.: Le Societa' partecipanti al Campionato di 2'
categoria hanno l'obbligo di impegnare sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi
anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani cosi' distinti in relazione al numero ed all'eta': n.
1 giovane nato dal 1' gennaio 1994 in poi, n. 1 giovane nato dal 1º gennaio 1995 in poi.
Considerato, pertanto, che la Societa' Atletico Piazze in virtu' delle sostituzioni e' venuta meno all'obbligo di
impiegare sin dall'inizio e per tutta la durata della gara un ''giovane calciatore'' in relazione alla seguente
fascia di eta': Nato dal 1.1.1994; considerato che l'inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione
sportiva della perdita della gara a carico della Societa' Atletico Piazze con il punteggio di 0-3 ai sensi dell'art.
34 bis delle N.O.I.F. e dell'art. 17 comma 5 lett. c) C.G.S. in relazione al C.U. nr. 1 del 5/07/2016;
GIRONE B - 15 Giornata - A
CAMAIORE CALCIO A.S.D. - LANCIOTTO CAMPI V.S.D. 2 - 1
C.U. N. 40 del 29/12/2016
1522
considerato inoltre come dal controllo dei dati anagrafici dei calciatori della Societa' Atletico Piazze effettuato
presso l'Ufficio Tesseramento sia emerso che la stessa ha utilizzato il calciatore Nutu Razvan Cosmin che
non aveva effettivamente titolo per partecipare alla gara in quanto non ancora regolarmente tesserato con la
stessa societa'. Infatti, l'Ufficio del C.R.T. , in data 7.12.2016 non autorizzava il tesseramento poiche', alla
data della richiesta, il calciatore Nutu (straniero comunitario) non aveva prodotto il certificato di residenza,
come richiesto dalla normativa di riferimento.
Tutto cio' premesso, il G.S.T. delibera: di accogliere il reclamo proposto dalla Pol. Dil. Montecchio di Camucia (Arezzo) e per l'effetto di comminare alla Societa' Atletico Piazze la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio Atletico Piazze-Montecchio 0-3 nonche' l'ammenda di Euro
300,00; di inibire per giorni trenta il dirigente Sig. Puliti Emanuele. Ordina non addebitarsi la tassa reclamo.


Commento di : Boiaonce