• CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIR. C
  • 03/02/2019 15:00:00
  • Crea pdf Crea pdf
  • FIESOLE CALCIO
  • 0 - 3 03/02/2019 15:00:00
  • SETTIGNANESE

Commento




GARE DEL 3/ 2/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
31.- RECLAMO DELL'U.S. SETTIGNANESE AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA FIESOLE CALCIO/SETTIGNANESE
DEL 3.02.2019 (4-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 50 del 7.02.2019; -il 7 febbraio 2019 si e' disputata alle Caldine (Firenze) la gara
Fiesole Calcio/Settignanese, conclusasi in campo col risultato di 4-1 e valida per il Campionato dilettanti di Prima Categoria. Nelle
file della S.S.D. Fiesole Calcio veniva schierato il calciatore Claudio Cicalini, nato nel 1997, identificato attraverso la tessera F.I.G.C.
con matricola n. 4440407. Contro la regolarità ed esito della gara propone reclamo l'U.S. Settignanese sostenendo che il giocatore
Cicalini non avrebbe avuto titolo a prendere parte ad essa, in quanto squalificato per somma di ammonizioni, come da
provvedimento di questo Giudice Sportivo pubblicato il 31 gennaio 2019 nel Com. Uff. n. 48 del Comitato Regionale Toscana.
Il ricorso e' fondato. Ed invero l'art. 17 comma 5 C.G.S. che punisce ogni utilizzazione di calciatori non aventi titolo a partecipare
legittimamente a gare, contempla alla lettera a) l'ipotesi dell'impiego di calciatori squalificati. E'il caso appunto della S.S.D. Fiesole
Calcio che, al momento della gara con l'Unione Sportiva Settignanese, ha schierato il Cicalini ''sotto squalifica'' e, quindi,in posizione
irregolare invalidante la gara medesima.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo cosi' come proposto dall'U.S. Settignanese di Firenze ed infligge: alla S.S.D. Fiesole
Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00); al calciatore
Cicalini Claudio UNA ulteriore giornata di squalifica; al Dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Bartoloni Cristiano l'inibizione sino al
6.03.2019. Ordina il non addebito della tassa.

Commento di : CIRO