• CAMPIONATO TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA
  • 15/02/2019 20:30:00
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  • ACADEMY MASSA MONTIGNOSO
  • 3 - 0 15/02/2019 20:30:00
  • CINQUALE

Commento




GARE DEL 15/ 2/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 15/02/2019 A.S.D. ACADEMY MASSA MONTIGNOSO - A.S.D. CINQUALE RECLAMO DELL' A.S.D. ACADEMY
MASSA MONTIGNOSO AVVERSO LA REGOLARITA' DELLA GARA A.S.D. ACADEMY MASSA MONTIGNOSO - A.S.D.
CINQUALE DEL 15.02.219 (risultato 2-2)
La A.S.D. Academy Massa Montignoso, con raccomandata a/r inoltrata in data 22.02.2019, ha proposto reclamo avverso la
regolarità della gara in epigrafe per il tramite del quale, la stessa reclamante, evidenziava l'asserita partecipazione all'incontro, tra le
fila dell'A.S.D. Cinquale, di giocatore espulso nella gara del 13.02.2019, precisamente il giocatore Baldi Matteo (15.08.1993)
chiedendo la vittoria della gara.
Il G.S.T. esaminato il reclamo, lo accoglie.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 46 del C.G.S., i Giudici Sportivi Territoriali, sono chiamati a giudicare in prima
istanza, ai sensi dell'art. 29, comma 7, C.G.S., 'sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare,
ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S.'. Ai sensi del successivo comma n. 8 e dell'art. 46, comma 3, C.G.S., tale procedimento é
instaurato: a) d'ufficio, sulla base degli atti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere presentato nel termine di sette giorni dallo
svolgimento della gara stessa.
Come noto, i reclami, oltreché tempestivamente trasmessi all'Organo competente (con modalità e termini di cui all'art. 38 C.G.S.),
devono essere contestualmente inviati in copia alla società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38,
comma 7 C.G.S.) e l'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo che
viene inviata al Giudice Sportivo. Non solo, i medesimi reclami di parte necessitano della sottoscrizione dei legali rappresentanti
delle Società e della relativa tassa di reclamo.
Dall'analisi degli atti e documenti rimessi dalla reclamante a questo organo giudicante, emerge come il reclamo, debitamente
sottoscritto dal Presidente, sia stato tempestivamente trasmesso al competente G.S.T., con contestuale inoltro alla controparte la
quale nulla contro deduceva.
Venendo al merito delle doglianze sollevate dall'A.S.D. Academy Massa Montignoso, dall'esame del rapporto di gara inerente la
partita disputata in data 15.02.2019 tra la medesima A.S.D. Academy Massa Montignoso e l'A.S.D. Cinquale è certa la
partecipazione del calciatore Baldi Matteo alla gara, il quale era stato espulso direttamente nella gara Fosdinovo / Cinquale del
13.02.2019, come risulta dal rapporto di gara, e che a norma dell'art. 45 C.G.S. comma 2 che recita testualmente: 'Ad eccezione
delle gare relative alle categorie 'Pulcini' ed 'Esordienti', il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è
automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Omissis '
P.Q.M.
GIRONE A - 6 Giornata - A
AULLESE 1919 - DON BOSCO FOSSONE 2 - 0
CGC CAPEZZANO PIANORE1959 - PONTREMOLESE 1919 7 - 0
LIDO DI CAMAIORE A.S.D. - MASSESE 1919 S.R.L.. 1 - 2
(1) PIAZZA 55 - VALLE DI OTTAVO N.P.R.G.
(1) PIEVE S.PAOLO - SPORTING SAN DONATO A.S.D 1 - 3
SAN MARCO AVENZA 1926 - FORTE DEI MARMI 2015 3 - 3
YOUNG VIAREGGIO NATIONAL - SPORTING MASSAROSAACADEMY 7 - 0
(1) - disputata il 03/03/2019
C.R.T. - D.P. MASSA CARRARA - C.U. n.45 DEL 06/03/2019
1163
Il Giudice Sportivo Territoriale in applicazione dell'art. 17 c. 5 lett. a) del C.G.S. adotta nei confronti della Società A.S.D. CINQUALE
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e l'ammenda di €.100,00 (cento/00);
squalifica per UNA ulteriore giornata il giocatore BALDI MATTEO (15.08.1993);
squalifica fino al 6 aprile 2019 il Sig. LORENZETTI ANDREA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. CINQUALE in
detta gara, per aver permesso ad un giocatore squalificato di partecipare alla stessa.

Commento di : ciro