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Coppa Terza Categoria GIR.Firenze - Giornata n. 2

Atletico Esperia-S.lorenzo Campi Giovani 2-0

RETI: Buzukja, Cristea, Scilipoti
Cavallina Calcio-Folgor Calenzano 1-0

Floria Grassina Belmonte-Bibe 1964 6-2

RETI: Pizzano, Cicchi, Pizzano, Cicchi, Chini, Lapini, Mordini
Mercatale-Avane 1-0

Reconquista-S. Vignini Vicchio 2-0

RETI: Harushaj
San Vincenzo A Torri-Atletico Firenze 0-3



GARE DEL 16/11/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 16/11/2022 SAN VINCENZO A TORRI - ATLETICO FIRENZE
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.22 del 23.11.2022; Questo Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara,
accertava che la gara in epigrafe risultava essere stata sospesa allorquando, al minuto 27' del secondo tempo di gioco, un
improvviso blackout elettrico coinvolgeva l'impianto sportivo rendendo priva di illuminazione il terreno di gioco e gli spogliatoi oltre a
impedire la produzione di acqua calda.
L'arbitro, con supplemento di rapporto, specificava di essersi sin da subito confrontato con i dirigenti e responsabili della Società
ospitante, che dopo attenta analisi questi gli riferivano di aver verificato l'impossibilità di riparazione entro la serata, di aver ricevuto
dichiarazione autografa del Presidente della stessa; Il D.G.
dava atto infine che tra la sospensione per il blackout ed il triplice fischio che ne sanciva la sua definitività trascorrevano 20 minuti.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudice Territoriale applicabile al caso il principio di diritto secondo cui, in presenza di situazioni
comunque connesse al regolare svolgimento della partita l'arbitro debba invitare la società ospitante ad eliminare l'elemento
impeditivo entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro, sia che esso
debba iniziare sia che esso debba proseguire dopo il verificarsi di un fatto ostativo al suo normale svolgimento. Non esistendo una
norma specifica con rigide prescrizioni ma un principio acquisito nel tempo e corroborato dalla giurisprudenza di questo ufficio, il
documentato lasso di tempo di 20 minuti trascorso tra la sospensione per guasto all'illuminazione e la dichiarata fine della partita sta
chiaramente a significare che l'arbitro ha implicitamente concesso alla Società ospitante un termine congruo per provvedere a porre
in essere ogni azione necessaria al ripristino delle condizioni per concludere la partita. Per quel che compete a questo Organo
valutare, l'arbitro aveva concesso alla Società ospitante un congruo termine per porre rimedio al guasto. La Ratio è quelle di
propendere sempre per la prosecuzione delle partite, di fare tutto il possibile per portarle a termine, il D.G. né ha decretato la fine
solo dopo che era passato un ampio lasso di tempo e la Società ospitante si era assunta la responsabilità di non poter porre
rimedio;così operando, egli ha fatto buon governo dei poteri conferitigli dalle disposizioni regolamentari. E' infatti soltanto allo
scadere del termine prefissato (qui implicito) che sorge la responsabilità della società ospitante alla quale, non ottemperando alla
disposizione del Direttore di gara, è esclusivamente ascrivibile il mancato inizio o prosecuzione della partita, indipendentemente che
il suo comportamento sia dovuto a volontarietà o sia dipeso da fatti ad essa imputabili solo a titolo di colpa. Si ricorda che la verifica
del corretto funzionamento degli impianti del campo di gioco compete alla Società' ospitante, essendo detta società responsabile del
regolare allestimento del campo. Trattasi di disposizione valevole per tutte le competizioni ufficiali della F.I.G.C., posta a
salvaguardia del regolare svolgimento delle gare e, come tale, non suscettibile di deroghe od anche solo di limitazioni. Un diverso
avviso in proposito comporterebbe, nella realtà, ricorrenti interferenze e sospetti, nonché un'estensione oltre misura del concetto di
forza maggiore e di altre esimenti. Ad abundatiam si può semplicemente constatare che esiti sanzionatori diversi si sarebbero potuti
verificare nel caso in cui fosse stata accertata e suffragata da inconfutabili elementi probatori la responsabilità diretta di soggetti
identificati nella causazione del danno impeditivo alla prosecuzione della gara.
Per questi motivi il G.S.T. affligge alla San Vincenzo a Torri la sanzione sportiva della sconfitta della gara per 0 a 3

Commento di : ciro
Tosi-Torre A Monte 2-2

U.s. Firenze City-Cattolica Virtus 2-2

RETI: Ciabilli, Corsi
Pol. Vaglia-Scarperia 0-0

Sales-Floriagafir Bellariva 0-1

RETI: Cappelli
Ponte A Elsa-Sanpierinese 4-2

RETI: Sindoni
Atletico Figline-San Paolino Caritas 3-1

Carbonile-Sieci 0-0

Ponzano-Calasanzio 1-1

Sestoese Calcio A 5-Polisportiva Carraia 1-2

Dinamo Florentia-Virtus Rifredi 2-0

Duccio Dini-Floria Grassina Belmonte 1-4

RETI: Chini, Pizzano, Diaferia, Carifi