GARE DEL 8/ 3/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 08.03.2025 USD Faellese / USD Piandiscò (2-2)
Il GST - facendo seguito alla propria ordinanza di cui al C.U. nº41 del 19/03/2025;
- visto il reclamo ritualmente presentato dalla Società Faellese e comunicato alla controparte, in merito alla
posizione del giocatore avversario Vestri Damian, nato il 04/03/2012, che secondo parte ricorrente
- non aveva titolo per partecipare alla gara in intestazione in quanto non tesserato per la Società Piandiscò
calcio a 11;
- atteso che a seguito di verifica effettuata dalla segreteria di questa Delegazione è emerso che
effettivamente il giocatore Vestri Damian nato il 04.03.2012 risulta tesserato per la Società Piandiscò calcio
a cinque con decorrenza 03.09.2024, ma non per il calcio a 11;
- atteso che a mente dell'art. 39 comma 2 NOIF 'Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che
intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività' e che, pertanto, il suddetto Vestri ha partecipato alla gara oggetto di reclamo senza averne titolo;
P.Q.M
Visto l'art. 10 comma 6 C.G.S.
INFLIGGE alla Società Piandiscò la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (USD Faellese - USD Piandiscò 3-0); infligge, inoltre, al calciatore Vestri Damian la squalifica di UNA giornata, al Sig. CERREATANI Marco, quale dirigente accompagnatore, l'inibizione fino al 26/04/2025 e alla Società Piandiscò l'ammenda pari ad euro100,00.
Ordina non incamerarsi la tassa di reclamo.
Arezzo, 26/03/2025 Il GST
Commento di : ciro