Pianella-Tegoleto 0-3
COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 22/10/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
1.-RICHIESTA DEL G.S.D. PIANELLA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER
MANCATA CONCLUSIONE GARA PIANELLA/TEGOLETO DEL 22.09.2025 (sospesa al 32º del p.t. sul
risultato di 2-0).
La Società Pianella richiede il riconoscimento delle cause di forza maggiore per mancata conclusione della gara
in epigrafe innanzi a questo G.S.T. che, esaminata la documentazione agli atti, rileva che la richiesta è stata
trasmessa con Pec ma il testo risulta senza apposizione di firma ordinaria né digitale ; preso atto della decisione
n. 12/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI Prima Sezione, che ha ritenuto necessaria
l'apposizione della firma per rendere ammissibile la richiesta, considerato pertanto che la richiesta priva di tale
apposizione deve considerarsi inammissibile
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale, dichiara la richiesta promossa dalla società Pianella inammissibile e comunque
improcedibile per mancata sottoscrizione della stessa. Dispone l'addebito della tassa e passa alla lettura degli
atti ufficiali dai quali si rileva che l'arbitro della gara in epigrafe riferisce di aver sospeso l'incontro al 32º del
p.t. a seguito ad un guasto all'impianto di illuminazione del terreno di gioco. Lo stesso, dopo aver atteso i 45
minuti concessi alla società ospitante senza che il problema venisse risolto, aveva decretato la definitiva
sospensione dell'incontro. Ricorda questo Giudice come ogni società sia responsabile della gestione e
praticabilità dell'impianto sportivo concesso ed utilizzato. In conclusione, accettando di disputare l'incontro in
serata, il G.S.D. Pianella si è assunto l'onere di garantirne lo svolgimento; ciò non è accaduto e, per il principio
della responsabilità oggettiva, su di esso ricadono inevitabilmente le relative conseguenze. P.Q.M. il Giudice
Sportivo Territoriale in conformità di quanto previsto dall'art. 10 comma 1 C.G.S. applica alla società Pianella la
sanzione della perdita per 0-3 della gara suindicata. Esclude la stessa dal proseguimento della manifestazione.
Commento di : ciro