• CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI GIR. B
  • 03/05/2015 10:30:00
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  • POGGIBONSESE
  • 3 - 0 03/05/2015 10:30:00
  • SAURO RISPESCIA

Commento




GARE DEL 3/ 5/2015

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

40.- RECLAMO DELL'A.S.D. POGGIBONSESE CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA POGGIBONSESE CALCIO/SAURORISPESCIA DEL 3.5.2015 (1-3).
All'esito e regolarita' della gara Poggibonsese Calcio/Sauro Rispescia, disputata il 3.5.2015 nell'ambito del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Toscana e terminata con il punteggio di 1 a 3, la societa' Poggibonsese Calcio propone rituale reclamo adducendo che, nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il giocatore Di Piazza Mattia, squalificato.
Il reclamo e' fondato. Ed invero la squalifica per una giornata di gara subita dal calciatore Di Piazza e' stata pubblicata sul Com. Uff. n. 59 del Comitato Regionale Toscana del 30 aprile 2015. A tal proposito giova ricordare come il disposto dell' art. 22/11 del Codice di Giustizia Sportiva presuma conosciuti i comunicati ufficiali dalla loro pubblicazione non ammettendo prova contraria a tale presunzione.
L'accoglimento del reclamo comporta il non addebito della tassa.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come innanzi proposto dall'A.S.D. Poggibonsese di Poggibonsi (Siena) e, per l'effetto, infligge all'A.S.D. Saurorispescia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 nonche' l'ammenda di Euro 150,00 (Centocinquanta/00) ed inibisce per mesi UNO il Dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Mottola Gianfranco Mari dall'assolvimento di ogni attivita' nell'ambito della F.I.G.C..
Squalifica per UNA ulteriore giornata il calciatore Di Piazza Mattia e dispone il non addebito della tassa.


Commento inserito da rbelli