DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
 
3.-RECLAMO DELL'A.C. MONTIERI AVVERSO REGOLARITA' GARA SALINE/MONTIERI DEL 
21.9.2014 (2-1). 
Avverso la regolarita' della gara Saline/Montieri del 21.9.2014, terminata 
con il risultato di 2-1, l'A.C. Montieri propone reclamo a questo Giudice 
Sportivo Territoriale eccependo che, in occasione di tale gara, l'A.S.D. 
Saline aveva schierato il calciatore Bchir Salah in posizione irregolare in 
quanto non tesserato. 
Il ricorso e' fondato e deve essere accolto. Questo Giudice ritenendo 
necessario compiere opportuni accertamenti, rimetteva gli atti all'Ufficio 
Tesseramenti. All'esito degli accertamenti compiuti dall'Ufficio e' 
risultato che effettivamente il calciatore Bchir Salah ha partecipato alla 
gara Saline/Montieri in posizione irregolare. Alla A.S.D. Saline , 
pertanto, va inflitta la sanzione sportiva di perdita della gara per 0-3. 
La tassa di reclamo, ai sensi dell'art. 33 comma 13 C.G.S., non va 
addebitata. 
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto 
dall'A.C. Montieri di Montieri (Grosseto) ed infligge alla societa' Saline 
la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara sopra indicata, 
l'ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nonche' l'inibizione per 
mesi UNO del dirigente Mercurio Ciro Paolo. Ordina non addebitarsi la 
tassa. 
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