• CAMPIONATO ALLIEVI PRATO
  • 17/10/2018 10:45:00
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  • LA QUERCE
    Briganti
  • 1 - 0 17/10/2018 10:45:00
  • SETTIMELLO

Commento


RETI: Briganti



Sarà ripetuta la gara La Querce - Settimello categoria Allievi; il direttore di gara ha ammesso nel rapporto di gara si essere incorso in un errore nell'episodio dell'espulsione del n.10 della formazione di casa, e quindi, la gara, terminata con la vittoria del Settimello per 2-0, dovrà essere rigiocata.

Gara del 29/ 9/2018 LA QUERCE 2009 - SETTIMELLO A.S.D.
Il Giudice Sportivo Territoriale, visto il rapporto dell'arbitro dallo stesso sottoscritto e relativo alla gara in epigrafe, procedendo d'ufficio, ai sensi dell'art. 29, punto 4, lettera A) del C.G.S; preso atto che nel proprio rapporto, il D.G. testualmente riferiva: 'Al 24' minuto del 2º tempo viene espulso erroneamente il giocatore n.10 Soffici Tommaso Stefano in seguito alla scrittura errata sul mio taccuino dell'ammonizione precedente (..)'. Rilevato che il D.G. nel proprio rapporto ha immediatamente ammesso di essere incorso in errore tecnico e di essersi reso conto di tale errore a gara conclusa.
Preso atto che trattasi di un errore arbitrale non più insidacabile in quanto spontaneamente e correttamente ammesso e certificato immediatamente dall'arbitro stesso nel proprio rapporto, a cui è demandato in campo,
in via esclusiva, l'esame di ogni questione di rilevanza tecnica o disciplinare (art. 29, comma 3 del C.G.S.) e che pertanto agli organi di Giustizia Sportiva spetta valutare se tale errore abbia concretamente influito sulla regolarità di svolgimento della gara e sull'esito della stessa.
Rilevato pertanto che questo Organo, nell'esercizio dei poteri di ufficio riconosciuti dal C.G.S. ha l'obbligo di intraprendere l'opportuna delibera al fine di ristabilire il corretto funzionamento del sistema sanzionatorio nei confronti di calciatori ai quali è stata attribuita una condotta di gioco successivamente ammessa come erronea da D.G.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4, lettera C) del C.G.S., rimette gli atti alla Delegazione Provinciale di Prato affinchè disponga la ripetizione della gara in epigrafe.


Commento di : campio