RETI: Dini, Ojaku, Giordani
23.- RECLAMO DELL'A.S.D. FORTIS CAMAIORE AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA RICORTOLA/FORTIS
CAMAIORE DEL 13.02.2022 (1-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 56 del 17.02.2022;
-il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. A.S.D. Fortis Camaiore, con il quale si lamenta l'irregolare svolgimento della gara per aver la Soc.
Ricortola utilizzato il calciatore Veralli Valerio con a carico una squalifica. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato sarebbe stato colpito da una sanzione allo stesso comminata nel Com. Uff. nº 43 del 24/12/2021 del C.R.T.. In virtu' di quanto precede la societa' A.S.D. Fortis Camaiore chiede l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell'art. 10 C.G.S.. Accertato che al calciatore Veralli Valerio (Soc. Ricortola) nel Com. Uff. nº 43 del 24/12/2021 del C.R.T. alla pagina 2218 e' stata effettivamente comminata una squalifica di una giornata per recidiva in ammonizione; rilevato dal referto arbitrale della gara in oggetto che Veralli Valerio e' stato inserito nella distinta presentata dalla Soc. Ricortola ed ha preso parte alla gara; verificato che i fatti e le circostanze, cosi' come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte di Veralli Valerio (Soc. Ricortola).
Rilevato che in base al comma 6 dell'art. 10 C.G.S. alla societa' che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della stessa.
Tutto cio' premesso, questo Giudice Sportivo DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dall'A.S.D. Fortis Camaiore di Camaiore (Lucca) e di infliggere, pertanto, alla Soc. Ricortola la punizione sportiva della perdita della gara con il conseguente risultato: RICORTOLA - FORTIS CAMAIORE 0-3 , di infliggere al calciatore Veralli Valerio della Soc. Ricortola UNA ulteriore giornata di squalifica; di infliggere alla Soc. Ricortola l'ammenda di Euro 350,00; di infliggere al Sig. Pedrinzani Claudio, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale l'inibizione sino al 13.03.2022; di non addebitare la tassa reclamo a carico della Soc. Fortis Camaiore.
Commento di : ciro