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  • 12/02/2022 18.00.00
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  • Tegoleto

Commento




Euro 25,00 TEGOLETO
- Il G.S. letto il rapporto di gara dal quale risulta che l'incontro in intestazione non è stato disputato poiché la
società Tegoleto ha rifiutato di prendere parte allo stesso sostenendo essere già trascorso il tempo massimo
di attesa previsto dall'art. 54 NOIF; - che il D.G. ha riferito che l'incontro, che avrebbe dovuto iniziare alla ore
18,00, non si è potuto disputare all'ora fissata in quanto sul medesimo TDG era in corso altra partita, poi
terminata alle ore 18,45; ritenuto inoltre che il D.G. nel proprio rapporto ha riferito che erano già state
espletate tutte le attività prodromiche all'inizio della gara (consegna e controllo delle liste, identificazione dei
calciatori, verifica del TDG) e che la partita quindi avrebbe potuto avere inizio alle 18,45 ovvero
immediatamente dopo il termine di quella precedente; ritenuto che il rifiuto opposto dalla società Tegoleto a
disputare la gara non pare trovare fondamento nell'art. 54 NOIF che disciplina la fattispecie del 'Ritardo nella
presentazione in campo delle squadre', mentre nel caso che ci occupa entrambe le compagini erano già
presenti e pronte per scendere in campo all'ora fissata; che, quindi, a parere di questo GST, la decisione della
società Tegoleto di non partecipare all'incontro risulta apertamente in contrasto con i principi di lealtà,
correttezza e probità di cui all'art. 4 CGS, considerato che tutto era pronto per dare corso alla partite e che
pertanto la società Tegoleto non può che considerarsi rinunciataria alla disputa della gara ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53 NOIF; visto l'art. 10 CGS e Art. 53 NOIF infligge alla società Tegoleto la presunzione della
perdita della gara con il punteggio di 0-3 (N.S. Chiusi-Tegoleto 3-0), la penalizzazione di un punto in classifica
e l'ammenda di euro 25,00 quale prima rinuncia.

Commento di : ciro