- RECLAMO DELL'A.S.D. PONTASSERCHIO AVVERSO REGOLARITA' GARA PONTASSERCHIO/LATIGNANO DEL 19.09.2021 (2-2).
L'A.S.D. Pontasserchio propone reclamo avverso la validita' della garain epigrafe lamentando la
partecipazione irregolare del calciatore Marchetti Alessandro nelle fila del Latignano, siccome squalificato.
Questo G.S.T., constatato che detto giocatore era stato effettivamente colpito dalla sanzione della squalifica per una giornata causa recidiva di ammonizioni (come da Comunicato Ufficiale del 1º.10.2020 Comitato Regionale Toscana) e ritenuto che il provvedimento disciplinare non e' stato scontato, accoglie il reclamo.
Nel caso in esame, dunque, trova applicazione l'art. 19, comma 4 C.G.S. secondo cui le sanzioni inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle competizioni di Coppa. La squalifica del Marchetti, risalente alla precedente stagione sportiva nella Coppa Toscana di 2^ Categoria, non e' stata, quindi, regolarmente scontata al momento della gara in argomento.
Ne consegue l'accoglimento del gravame per come proposto dall'A.S.D. Pontasserchio ed il non addebito della tassa.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo cosi' come proposto dall'A.S.D. Pontasserchio di Ponte a Serchio (Pisa), infligge: all'A.S.D. Latignano la sanzione sportiva della perdita della gara per0-3 escludendola conseguentemente dal proseguo della Coppa
Commento di : ciro