• JunioresA
  • 21/10/2023 19:00.00
  • LIMITE E CAPRAIA
  • 0 - 3 21/10/2023 19:00.00
  • GINESTRA FIORENTINA

Commento






GARE DEL 21/10/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 21/10/2023 LIMITE E CAPRAIA A.S.D. - GINESTRA FIORENTINA ASD
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.16 del 25/10/23; Questo Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara,
accertava che la gara in epigrafe risultava non disputata per la mancata segnatura del terreno di giuoco. In specie riferiva il D.G.
che, dopo un secondo accurato sopralluogo, con esito positivo, alla presenza dei capitani e dei dirigenti delle squadre per valutare la
praticabilità del campo a seguito dell'abbondante pioggia caduta constatava che le tutte le linee non erano visibili in quel momento;
concedeva quindi un congruo termine alla Società ospitante per porre rimedio, trascorso vanamente il quale sospendeva
definitivamente la partita.
Ciò premesso, ritiene questo Giudice Territoriale applicabile al caso de quo il principio di diritto secondo cui, in presenza di situazioni
comunque connesse ad irregolarità del terreno di giuoco l'arbitro debba invitare la società ospitante ad eliminare l'elemento
impeditivo entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro, sia che esso
debba iniziare sia che esso debba proseguire dopo il verificarsi di un fatto ostativo al suo normale svolgimento. A siffatto principio il
Direttore di gara risulta essersi rigorosamente attenuto; così operando, egli ha fatto buon governo dei poteri conferitigli dalle
disposizioni regolamentari. E' infatti soltanto allo scadere del termine prefissato che sorge la responsabilità della società ospitante
alla quale, non ottemperando alla disposizione del Direttore di gara, è esclusivamente ascrivibile il mancato inizio o prosecuzione
della partita, indipendentemente che il suo comportamento sia dovuto a volontarietà o sia dipeso da fatti ad essa imputabili solo a
titolo di colpa. Si ricorda che la verifica del corretto funzionamento degli impianti del campo di gioco compete alla Società' ospitante,
giusta la decisione F.I.G.C. n. 3 annessa alla Regola 1 del Regolamento di Giuoco, essendo detta società responsabile del regolare
allestimento del campo. Trattasi di disposizione valevole per tutte le competizioni ufficiali della F.I.G.C., posta a salvaguardia del
regolare svolgimento delle gare e, come tale, non suscettibile di deroghe od anche solo di limitazioni. Un diverso avviso in proposito
comporterebbe, nella realtà, ricorrenti interferenze e sospetti, nonché un'estensione oltre misura del concetto di forza maggiore e di
altre esimenti.
Per questi motivi il G.S.T. affligge alla società Limite e Capraia A.S.D. la sanzione della partita della gara per 0 a 3


Commento di : ciro