• Terza CategoriaMassa Car.
  • 09/12/2023 18.45.00
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  • MARINA DI MASSA
  • 0 - 3 09/12/2023 18.45.00
  • MONTAGNA SERAVEZZINA

Commento


MARINA DI MASSA: Nardini, Gabrielli, Spallanzani, Richieri, Finelli, De Angeli, Ricci Luca, Pezzanera, Fubiani (De Gubernatis), Venturini (Albano), Salini (Adelmi). A disp.: Negrari, Ricci Andrea, Segnani, Poli. All.: Balloni.
MONTAGNA SERAVEZZINA: Iacopi, De Lucia, Lucchesi, Giannecchini, Quadrelli, Mattei Stefano, Manfredi, Bertoni, Giovannini, Tarabella, Guidotti. A disp.: Riccioli, Martinelli, Mattei Michele, Grotti, Ricci, Lorenzoni, Luisi, Dilena, Buratti. All.: Iori.
ARBITRO: Emmolo di Viareggio.
RETI: 46' Salini, 61' Ricci Luca.
NOTE: espulsi Gabrielli, Manfredi, Giannecchini.

MARINA DI MASSA: Nardini, Gabrielli, Spallanzani, Richieri, Finelli, De Angeli, Ricci Luca, Pezzanera, Fubiani (De Gubernatis), Venturini (Albano), Salini (Adelmi). A disp.: Negrari, Ricci Andrea, Segnani, Poli. All.: Balloni.
MONTAGNA SERAVEZZINA: Iacopi, De Lucia, Lucchesi, Giannecchini, Quadrelli, Mattei Stefano, Manfredi, Bertoni, Giovannini, Tarabella, Guidotti. A disp.: Riccioli, Martinelli, Mattei Michele, Grotti, Ricci, Lorenzoni, Luisi, Dilena, Buratti. All.: Iori.
ARBITRO: Emmolo di Viareggio.
RETI: 46' Salini, 61' Ricci Luca.
NOTE: espulsi Gabrielli, Manfredi, Giannecchini.



01/2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA
GARE DEL 9/12/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 9.12.2023 MARINA DI MASSA 2023 / MONTAGNA SERAVEZZINA (2-0).
Ricorso della Società A.S.D. MONTAGNA SERAVEZZINA avverso regolarità gara MARINA DI MASSA 2023 / MONTAGNA
SERAVEZZINA del 9.12.2023.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. nº 25 del 13 dicembre 2023; La società MONTAGNA SERAVEZZINA, propone ricorso
avverso la regolarità della predetta gara sostenendo che da un controllo effettuato sul sito LND nella sezione 'aggiornamento di
posizione' verificava che il calciatore SPALLANZANI GABRIELE nato l'8.05.1993 risultava svincolato, di fatto tesserabile, quindi non
tesserato e conseguentemente non impiegabile per la gara in oggetto e per questo chiede l'assegnazione della vittoria a tavolino.
La società MARINA DI MASSA 2023 depositava proprie memorie in risposta al ricorso proposto, asserendo vizi formali al ricorso di
Montagna Seravezzina ed argomentazioni in merito al tesseramento, corredando documentazione a sostegno dell'esposizione.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Questo Giudice Sportivo Territoriale, ricevuto il ricorso si premurava di richiedere status e data di tesseramento del sig. Spallanzani
Gabriele (8.5.93). Di tutta risposta il competente Ufficio Tesseramenti comunicava che il medesimo 'risulta tesserato per la società
Marina di Massa 2023 con decorrenza 12/12/2023' producendo altresì videata dell'archivio meccanografico del tesseramento.
Dall'esame degli atti ufficiali di che trattasi, risulta che il Marina di Massa 2023 abbia effettivamente impiegato il menzionato giocatore
nella gara in argomento.
In ragione della violazione della norma di cui all'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S, consegue l'irrogazione alla Società responsabile della
punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 -3.
Non appaiono di supporto, difatti, le argomentazioni difensive spese (peraltro in maniera disorganica ed in disprezzo dei principi della
lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, come prescritti dal C.G.S.) dal Marina
di Massa in sede di memorie.
E' ormai pacifico in giurisprudenza come la 'tassa reclamo' non allegata al ricorso originario innanzi al Giudice Sportivo non renda il
ricorso inammissibile. Nella sostanza, il panorama normativo vigente permette di sostenere che il contributo per l'accesso alla giustizia
sportiva, qualora ricorrente sia una società, possa essere versato anche per il tramite di addebito sul conto della società attivo presso
il CRT; è di palmare evidenza, dunque come la materiale effettuazione dell'addebito, di competenza degli uffici della Federazione, sia
attività prettamente amministrativa che sfugge alla disponibilità della parte.
Per quel che concerne l'individuazione del soggetto resistente, piace rilevarsi come il preannuncio ed il ricorso risultino ritualmente
trasmessi all'indirizzo PEC dell'ASD Marina di Massa 2023 come risultante da documentazione in possesso di questo Giudice. Di
nessun pregio il tentativo di sostenere la genericità del soggetto controinteressato (come sterilmente sostenuto dal Marina di Massa)
difatti è bene precisare come sia la stessa ASD a giocare con la propria denominazione utilizzando peraltro una 'distinta dei giocatori
partecipanti alla gara' con intestazione precompilata ANR Marina di Massa 2023 e con indicazione 'a penna' della dicitura ANR Marina
di Massa in sede di indicazione della gara in cui viene utilizzata la distinta. Analoga indicazione risulta nella 'RICHIESTA DI
TESSERAMENTO ALLA F.I.G.C. o AGGIORNAMENTO POSIZIONE di TESSERAMENTO (N. DL 13202834) nella memoria difensiva
del Marina di Massa ove viene indicato ANR Marina di Massa 2023.
Analogamente risultano infondate le ulteriori difese di parte resistente; in primis per quanto sopra esposto circa il tesseramento,
dopodiché in quanto inconsistenti non risultando né prodotto, né protocollato alcun documento a sostegno dell'asserita concessione
'di giocare le gare in deroga'.
In ragione della portata delle argomentazioni spese dall'ASD Marina di Massa 2023 che sembrerebbero ambiguamente sostenere
un'assentita malpractice in violazione dei dettati normativi vigenti, questo G.S.T. rimette gli atti al competente Procuratore Federale
affinché siano svolte le indagini ritenute eventualmente necessarie.
Per i suesposti motivi, questo G.S.T., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società MONTAGNA SERAVEZZINA
infligge alla società MARINA DI MASSA 2023 la punizione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0 - 3, al
Dirigente Accompagnatore FRUZZETTI LUCA (della Società MARINA DI MASSA 2023) l'inibizione di mesi UNO; ed alla società
MARINA DI MASSA 2023 l'ammenda di € 100,00 (Cento/00).
Ordina il non addebito della tassa di reclamo.

Commento di : ciro