• JunioresA
  • 28/12/2024 14.30.00
  • CASALGUIDI
    Colligiani
    Querci
    Vivarelli
    Vivarelli
  • 4 - 1 28/12/2024 14.30.00
  • POL. HITACHI
    El Hafydy

Commento


RETI: Colligiani, Querci, Vivarelli, Vivarelli, El Hafydy




GARE DEL 26/10/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 26/10/2024 CASALGUIDI 1923CALCIO SRL - PCA HITACHICALCIO PISTOI
Gara sospesa al 93' del secondo tempo sul risultato CASALGUIDI 1923 CALCIO - PCA HITACHI CALCIO
PISTOIA 2 - 1.
Questo G.S.T. esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; preso atto che la stessa e' stata interrotta dal D.G. al 93' del II tempo avendo lo stesso ritenuto che la situazione creatasi in campo a seguito della condotta di giocatori e dirigenti di entrambe le squadre, fosse tale da non consentire di riprendere il gioco e terminare la gara; fermi i provvedimenti disciplinari a carico di calciatori, dirigenti e società; tutto ciò premesso DELIBERA di infliggere ai sensi dell'art.10 del C.G.S., ad entrambe le società, CASALGUIDI 1923 Calcio e PCA HITACHI CALCIO, ritenute responsabili dei fatti di cui in epigrafe che hanno causato la
sospensione anticipata della gara: 1) LA SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL
PUNTEGGIO 0-3,2) L'AMMENDA DI EURO 250,00 (duecentocinquanta/00 ); 3) LA PENALIZZAZIONE DI 1
(uno ) PUNTO IN CLASSIFICA.

Commento di : ciro

Reclamo proposto dalla società Casalguidi in opposizione ai seguenti provvedimenti assunti dal G.S. di Pistoia:
perdita della gara Casalguidi - Hitachi del 26.10.2024;
1 punto di penalizzazione;
ammenda Euro 250,00;
squalifica di Vivarelli Luca per 4 gare effettive;
squalifica Bracali Giulio e Zadrima Ivan 2 gare effettive - NON RECLAMABILI
(C.U. n. 17 del 30.10.2024).
Reclama la società Casalguidi avverso la seguente decisione del G.S.
GARE DEL 26/10/2024 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/10/2024 CASALGUIDI 1923CALCIO SRL -
PCA HITACHICALCIO PISTOI Gara sospesa al 93' del secondo tempo sul risultato CASALGUIDI 1923 CALCIO - PCA
HITACHI CALCIO PISTOIA 2 - 1. Questo G.S.T. esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; preso atto che la
stessa e' stata interrotta dal D.G. al 93' del II tempo avendo lo stesso ritenuto che la situazione creatasi in campo a seguito
della condotta di giocatori e dirigenti di entrambe le squadre, fosse tale da non consentire di riprendere il gioco e terminare
la gara; fermi i provvedimenti disciplinari a carico di calciatori, dirigenti e società; tutto ciò premesso DELIBERA di infliggere
ai sensi dell'art.10 del C.G.S., ad entrambe le società, CASALGUIDI 1923 Calcio e PCA HITACHI CALCIO, ritenute
responsabili dei fatti di cui in epigrafe che hanno causato la sospensione anticipata della gara: 1) LA SANZIONE
SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3,2) L'AMMENDA DI EURO 250,00
(duecentocinquanta/00 ); 3) LA PENALIZZAZIONE DI 1 (uno ) PUNTO IN CLASSIFICA.
La reclamante contesta la decisione del G.S. impostando il proprio gravame su alcuni punti che ritiene peculiari:
1)L'arbitro non ha ricevuto minacce, danni o fatti che avessero presuntivamente o di fatto minato la sua incolumità. Il D.G.
non è stato accerchiato ne ha subito pressioni psicologiche tali da togliergli la serenità di valutazione dei fatti in campo.
2)L'arbitro non ha tentato di affermare la sua autorità né di ristabilire l'ordine.
3)L'arbitro non ha chiesto ai capitani di cercare di riportare la situazione a livelli di normalità.
4)Al momento dei fatti non era compromesso il numero legale dei calciatori al fine della continuazione della gara.
5)Non vi è stata alcuna intemperanza da parte del pubblico.
6)L'arbitro non è stato coinvolto in alcun battibecco e la situazione si è pacificata dopo pochi minuti.
La reclamante conclude:
-in via principale per l'omologazione del risultato conseguito sul campo ovvero la vittoria per 2-1 in suo favore;
-in via subordinata richiede venga disposta la ripresa della gara dal momento della sua interruzione ovvero un recupero
aggiuntivo di 2 minuti del secondo tempo;
-in ulteriore subordine affinché venga disposta la revoca della penalizzazione e/o almeno una congrua riduzione della
sanzione economica nella misura ritenuta di giustizia.
L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente il primo scritto evidenziando che vista la situazione e il
numero di contendenti non è stato possibile per lui sedare gli avvenimenti.
Dichiara ancora che le numerose situazioni incresciose gli hanno fatto perdere il controllo visivo della situazione. In
particolare gli episodi narrati, ovvero spintoni e pesanti offese tra i giocatori di entrambe le società, lo hanno portato alla
decisione di sospendere definitivamente la partita, non tanto per problemi di sicurezza personale, ma per evidenti problemi
di Ordine Pubblico, sottolineato anche da sonore proteste e schiamazzi dei sostenitori presenti.
Il D.G. riporta di avere comunicato ai due capitani la sua decisione di interrompere anticipatamente la gara.
Infine l'arbitro dichiara di non avere posto in atto misure per riprendere il gioco perché la situazione non lo permetteva
assolutamente.
La Corte Sportiva Territoriale per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione.
IL Collegio evidenzia in primo luogo la tempistica dei fatti ovvero il momento in cui l'arbitro ha interrotto la gara sancendone
il termine: mancavano per sua stessa dichiarazione due minuti alla fine.
Altro punto sul quale il Collegio intende riflettere è il fatto che l'arbitro non è stato in grado di identificare i calciatori coinvolti
nel parapiglia (sicuramente rissa è un termine improprio e troppo grave visti i fatti denunciati che in realtà sono da
inquadrarsi in spinte ed offese e niente altro).
C.R. TOSCANA - C.U. 37 del 28/11/2024
1926
Tale osservazione nasce dal fatto che l'arbitro non è stato minimamente preso in considerazione nei fatti oggetto del
presente giudizio e quindi è molto difficile adeguarsi alla sua dichiarazione circa l'impossibilità di identificare i soggetti
interessati al mancato buon proseguimento della gara.
Un altro punto di riflessione riguarda il rapporto con i capitani delle squadre: l'arbitro, per sua stessa ammissione,
dichiara di avergli comunicato esclusivamente l'interruzione della gara, senza fare cenno ad un eventuale intervento
degli stessi al fine di riportare la calma fra i rispettivi compagni di squadra, anche in virtù del fatto che il termine della
gara era quantomai imminente.
Un ultimo aspetto riguarda la concezione dell'Ordine Pubblico ovvero il motivo per il quale la gara è stata interrotta.
Orbene, normalmente, al fine di ristabilire il predetto viene fatta intervenire la Forza Pubblica, tuttavia, nel caso di specie
pare che non siano stati chiamati i Carabinieri o la Polizia; da ciò il concetto di Ordine Pubblico che l'arbitro richiama, se
messo in relazione agli eventi così come descritti, non può trovare alcuna corrispondenza in questo Giudice. In altri
termini per ristabilire l'Ordine Pubblico occorrono le c.d. Forze dell'Ordine che invece non sono state fatte intervenire, il
che significa che non c'era alcun Ordine Pubblico da tutelare.
Da quanto esposto, esaminata la situazione, il Corte ritiene comunque non condivisibile la decisione del G.S.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale per la Toscana cassa integralmente la decisione del G.S. (perdita della gara per entrambe
le società, sanzione economica e penalizzazione) e dispone la ripetizione della gara in data da destinarsi.
Fermo tutto il resto in tema di sanzioni.

Commento di : ciro