Gara ricca di gol ed emozioni quella fra San Miniato e Atletico Etruria che vede i padroni di casa imporsi per 6-3 sugli avversari. I locali riescono subito a trovare il ritmo giusto, e vanno in gol per ben due volte prima della pausa. Nella ripresa assistiamo ad una partita molto più combattuta, con gol ed azioni da entrambe le parti e la squadra ospite che riesce addirittura a ribaltare la gara e passare in vantaggio, per essere poi recuperata dai padroni di casa. E' 6-3 per il San Miniato il risultato al momento del triplice fischio. Da segnalare per il San Miniato l'ottima prestazione di Jallow, autore di tre reti, che assieme alla doppietta di Martini ed al gol di Altamura consegna la vittoria a mister Masiello. A segno per l'Atletico Etruria Rossi, Mori e Seppia. Calcitoripiù: Jallow, Martini, Simeone (San Miniato).
GARE DEL 23/11/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 23/11/2025 SAN MINIATO BASSO CALCIO - ATLETICO ETRURIA A.S.D.
RECLAMO DELL'ATLETICO ETRURIA A.S.D. AVVERSO ESITO E REGOLARITA' GARA SAN MINIATO
BASSO CALCIO/ATLETICO ETRURIA A.S.D.(6-3) - CAMPIONATO ALLIEVI U17 - GIRONE A DEL
23.11.2025.
L'A.S.D. Atletico Etruria propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale, rilevando, in ordine alla gara San Miniato Basso calcio/Atletico Etruria A.S.D, disputata per il Campionato Allievi Under 17 - girone A - il 23 Novembre 2025 e terminata con il risultato di 6-3 per la squadra di casa, che per la gara stessa Il Sa Miniato Basso aveva schierato con il n. 10 il calciatore Jallow Ismaila senza averne titolo per difetto di tesseramento.
Chiede, quindi, la reclamante che venga irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 10 comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.
Alla ricezione del ricorso questo G.S.T., in via istruttoria, accertava l'incompleta compilazione della distinta da parte del San Miniato Basso e provvedeva preliminarmente a richiedere informazioni in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Jallow Ismaila al competente Ufficio della Delegazione provinciale, i quale confermava la posizione irregolare del suddetto calciatore. Ciò comporta che lo stesso Jallow non poteva essere utilizzato dalla Società San Miniato Basso Calcio. Il calciatore, pertanto, ha partecipato alla gara in contestazione, disputata il 23 Novembre 2025 in posizione irregolare.
Deve, pertanto, accogliersi il reclamo proposto dalla A.S.D. Atletico Etruria e, in applicazione dell'art. 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, assegnarsi alla predetta società la vittoria dell suindicata gara con il punteggio di 0-3.
P.Q.M.
il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Atletico Etruria, infligge alla società
San Miniato Basso la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3,
l'ammenda di euro 100,00 (cento/00), anche per l'incompleta compilazione della distinta, l'inibizione sino al 3/1/2026 al Dirigente Accompagnatore Salvadori Nico.
Ordina il non addebito della tassa di reclamo.
Commento di : ciro