• Coppa Provinciale Terza Categoria Pisa
  • 22/09/2019 15:30:00
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  • SANTA MARIA A MONTE
  • 0 - 3 22/09/2019 15:30:00
  • 4 STRADE

Commento


DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 22/9/2019 SANTA MARIA A MONTE - QUATTRO STRADE

La POLISPORTIVA QUATTRO STRADE ha preannunciato reclamo, e proposto il medesimo nei terimi e nei modi
di cui all'art.67 del C.G.S. e all'art.7 del Regolamento della Coppa Provinciale, notificando gli stessi rispettivamente
in data 22.9.19 e 23.9.19 (ore 11.39) e denunciando l'irregolarità della gara in oggetto per la partecipazione alla
medesima del giocatore DE GIORGI MARCO nelle fila della società SANTA MARIA A MONTE, in quanto il
calciatore risultava essere stato precedentemente squalificato per una giornata come da C.U. D.P. Pisa N.15 del
30.10.18 senza aver scontato la suddetta sanzione. La ricorrente avanza richiesta di accoglimento delle proprie
tesi con conseguente sanzione sportiva della perdita a tavolino per 3 - 0 della partita disputata il 22.9.19 contro la
società SANTA MARIA A MONTE, e la restituzione della tassa di reclamo.

Il reclamo merita accoglimento.

Le argomentazioni addotte dalla società POLISPORTIVA QUATTRO STRADE appaiono corrette anche a parere di
questo Giudice Sportivo per cui il reclamo deve essere accolto. Invero, nessun dubbio sorge sulla considerazione
che le sanzioni in relazione a gare di Coppa (Italia, Regionale, Provinciale) debbano essere scontate nelle
rispettive competizioni con esclusione quindi delle gare di campionato; le squalifiche o inibizioni inflitte che non
possono essere scontate nel corso di una stagione, devono essere scontate nella stagione o nelle stagioni
successive; tale disposto, avendo carattere di norma generale si applica a tutte le gare sia di coppa che di
campionato.

Dai riscontri effettuati questo Giudice Sportivo Territoriale rileva come da C.U. D.P. Pisa N.15 del 30.10.18,
efefttivamente, il calciatore DE GIORGI MARCO è risultato essere stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata
a seguito della gara del 30.9.18 disputata nella Coppa Provinciale di Terza Categoria stagione sportiva 2018/2019
e non risulta che il calciatore abbia scontato tale squalifica.

Il calciatore DE GIORGI MARCO avrebbe dovuto scontare la squalifica stessa nella prima partita ufficiale
successiva della Coppa Provinciale della Terza Categoria all'espulsione e quindi durante la stagione 2019/2020, e
precisamente durante la prima gara utile successiva che risulta essere stata proprio qualle svoltasi in data 22.9.19,
oggetto del reclamo, nella quale ha invece partecipato, come da distinta calciatori consegnata all'arbitro.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come innanzi proposto dalla società POLISPORTIVA QUATTRO
STRADE ed infligge alla società SANTA MARIA A MONTE la punizione sportiva ex art.10 comma 1 del C.G.S. e
art.8 del Regolamento della Coppa Provinciale della perdita della gara per 0 a 3, nonché l'ammenda di EURO 250
(Duecentocinquanta/00) a carico della società SANTA MARIA A MONTE escludendola dal prosieguo della
manifestazione. Infligge al calciatore DE GIORGI MARCO UNA ulteriore giornata di squalifica di Coppa;infligge al
dirigente accompagnatore ufficiale della società SANTA MARIA A MONTE Sig. PARRINI DANIELE l'inibizione per
mesi uno.

Dispone non addebitarsi la tassa, con relativo reintegro della stessa nel deposito cauzionale della società
QUATTRO STRADE.