• CAMPIONATO JUNIORES FIRENZE GIR.A
  • 30/09/2017 17:00:00
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  • AUDAX RUFINA
  • 3 - 0 30/09/2017 17:00:00
  • PELAGO

Commento




Partita vinta a tavolino dall'Audax Rufina 3-0

Commento di : Dandani990

GARE DEL 30/ 9/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA AUDAX RUFINA - PELAGO DEL 30/09/17 (1-1) Avverso la regolarità della gara in oggetto propone rituale reclamo la società Audax Rufina assumendo che la società Pelago avrebbe fatto partecipare alla gara più di 4 (quattro) giocatori 'fuori quota' in spregio a quanto riportato nel C.U. n.8 del 10.8.17 Comitato Regionale Toscana e nel C.U. n.5 del 31.8.17 DP Firenze.
In particolare, secondo la reclamante, per la Società Pelago avrebbero partecipato alla gara i seguenti calciatori 'fuori quota': Francalanci Emanuele (5.5.98) Ramay Santi (13.7.98) Carotti Cristiano (4.7.98) Burresi Manuel (10.10.98) e Bragini Gianluca (24.11.98).
Per questo motivo la reclamante chiede che le venga assegnata la vittoria della gara con il risultato di 0-3.
Il Giudice Sportivo verificati gli atti ufficiali rileva che le date di nascita di quattro giocatori risultano correttementre quella di Ramaj (e non Ramay come indicato nella distinta del Pelago) Santi negli archivi deltesseramento risulta essere 13.7.98 (comunque'fuoriquota') e dal rapporto di gara risulta che la Società Pelago abbia impiegato, seppur in tempi diversi i suddetti calciatori.
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Regolando i criteri di partecipazione dei calciatori alle partite di Campionato Provinciale Juniores, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana ha così disposto: 'nelle gare del Campionato Provinciale Juniores è consentito impiegare sino ad un massimo di (4) quattro calciatori fuori quota nati dal 1 gennaio 1997'. Il concetto del 'possono partecipare' quattro fuori quota, trova, poi, una sua limitazione per quanto attiene la fase dell'impiego e cioè la fase dinamica della disposizione regolamentare, in altre parole la partecipazione attiva alla
gara. Tale limitazione trova la sua giustificazione lessicale nell'utilizzo del verbo 'impiegato' testualmente usato dal Comitato Regionale e nella logica che vuole una limitata partecipazione attiva dei quattro fuori quota ad una gara di un Campionato Provinciale Juniores (vedi anche decisione CAF C.U. n.15/c del 25.11.2002). Ne consegue che l'avvenuta sostituzione di un fuori quota con altro della stessa categoria già impiegati, realizza la violazione dell'art. 17 c.5 del Codice di Giustizia Sportiva con la conseguente applicazione della perdita della gara con il risultato di 0-3.
Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dalla Società Audax Rufina, infligge alla società Pelago la punizione sportiva di perdita 0-3 nella suindicata gara.
Infligge, altresì, l'ammenda di euro 30,00 (trenta/00) alla società Pelago per aver indicato in distinta calciatori dati errati di un proprio tesserato.
Dispone non addebitarsi la tassa.


Commento di : campio