• JunioresA
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  • Young Fortezza
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Commento




GARE DEL 27/11/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 27/11/2021 YOUNG FORTEZZA LIVORNO C. - P. CARLI SALVIANO A.S.D.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. n.28 del 9.12.2021 il G.S.T., accertato che il ricorso è stato preannunciato nei termini ed altrettanto tempestivamente ne è avvenuto il deposito da parte della Società Carli Salviano in cui essa lamentava che la Società Young Fortezza, nella gara del 27.11.2021, avrebbe impiegato n. 8 (otto) giocatori nati nel 2002 superando, così, il limite di 'fuori quota' consentito; la Società Young Fortezza avrebbe impiegato nel corso del 1º tempo n.6 (sei) giocatori nati nel 2002 e nel corso del 2º tempo ne sarebbero stati impiegati altri n. 2 (due) per un totale di n.8 giocatori; dall'esame del referto arbitrale risulta che, nel 2º tempo due dei giocatori fuori quota sono usciti per sostituzione e che, sempre nel 2º tempo, ne sono entrati altri 2 (anch'essi fuori quota); le anzidette circostanze non sono contestate dalla contro interessata che ha nella propria difesa confermato le contestazioni rivolte, per cui le stesse devono considerarsi ammesse; tutto ciò premesso e considerato, il reclamo deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente dobbiamo affrontare la questione sollevata nelle contro deduzioni della Società Young Fortezza circa la mancata indicazione del nominativo della società destinataria dell'avviso del ricorso.
Il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo il rilievo della presenza di meri vizi di natura formale (come, ad es. la mancata indicazione del nominativo della società destinataria dell'avviso del ricorso) ove tale omissione non abbia comportato una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione. Nel merito negli juniores provinciali è consentita la partecipazione alle gare a calciatori nati a partire dal 1.1.2003 in poi, che abbiano compiuto i 15 anni. E' possibile impiegare (cioè inserire in campo) un numero massimo di fuori quota che ammonti a sei giocatori, dei quali 5 devono essere nati dall'1.1.2002, mentre uno dei quali può essere nato dal 1.1.2001. Tale numero è, al massimo, di 6 giocatori il che conduce ad affermare che, nel nostro caso in cui sono stati utilizzati n. 8 giocatori, la regola del numero consentito è stata violata. La norma regolatrice della fattispecie fissa il numero massimo dei giocatori 'fuori quota' ammessi in relazione all'intera gara, è contenuta nel C.U. n.1 della L.N.D. della stagione sportiva in corso alla pag. 22 comma 3 lettera b. Il citato C.U. n.1 prevede, in effetti, la possibilità di impiegare fino ad un numero massimo di 8 giocatori fuori quota ma lascia ai Comitati Regionali la facoltà di fissare il numero massimo di calciatori fuori quota. Il Comitato Regionale Toscana pubblica settimanalmente nei propri C.U. la tabella dei calciatori fuori quota per le categorie Juniores indicando la possibilità di impiego di calciatori fuori quota durante una gara del campionato Juniores nel numero massimo di 6 calciatori in deroga alla regola generale degli 8 calciatori prevista dalla L.N.D..
Tutto ciò premesso questo G.S.T., in accoglimento del reclamo, assegna la gara a favore della Società Carli Salviano con il punteggio di 3 - 0 e ordina la restituzione della tassa reclamo ove già versata.

Commento di : ciro