• Juniores Regionali6-9 posto - B
  • 14/05/2022 16.00.00
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  • CASTELFIORENTINO
  • 0 - 3 14/05/2022 16.00.00
  • ART. IND. LARCIANESE

Commento


CASTELFIORENTINO: Boldrini, Bonaiuti, Re, Martini N., Marconcini, Mancini, Bellucci, Loffredo, Botti, Bruni T., Bartalucci. A disp.: Bruni M., Benedettino, Loffredo, Giusti, Castaldi, Reale, Gena, Rigautso . All.: Salvadori Carlo
ART. IND. LARCIANESE: Melani, Habumuremyi, Spagli, Campani, Soverini, Innocenti, Nocilla, Parlato, Sicuranza, Baronti, Saponara. A disp.: , Nuti, Sabatini, Bacci, . All.: Mazzantini Fabio



DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
36.- RECLAMO DELL'U.S.D. ART. IND. LARCIANESE AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA CALCIO
CASTELFIORENTINO /ART. IND. LARCIANESE DEL 14 MAGGIO2022 (5-0).
Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato che il ricorso proposto dalla società Art. Ind. Larcianese è stato proposto entro i termini regolamentari abbreviati; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato richiesto l'addebito del prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; letto il ricorso con il quale la ricorrente chiede di irrogarsi alla società Calcio Castelfiorentino la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la stessa, secondo l'assunto della ricorrente, nel corso della gara ha effettuato la sostituzione di sei calciatori in palese violazione delle norme vigenti in materia di sostituzione dei calciatori; rilevato che la società S.S.D. Calcio Castelfiorentino non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni; letto il referto arbitrale dal quale emerge che la società Calcio Castelfiorentino dal 30º del primo al 38º del secondo tempo sostituiva numero QUATTRO giocatori e successivamente al 42º minuto del secondo tempo effettuava altre DUE sostituzioni (quindi totale SEI complessivamente) contravvenendo pertanto alla normativa vigente in ordine alla sostituzione dei calciatori; ritenuto di dover accogliere il ricorso presentato dalla società U.S.D. Art. Ind. Larcianese; visti gli articoli 9 e 10 comma 1 del C.G.S.; delibera: 1) accogliere il ricorso
proposto dalla società U.S.D. Art. Ind. Larcianese di Larciano (Pistoia) ed infliggere alla società Calcio Castelfiorentino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) non addebitare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

Commento di : ciro