• CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIR. D
  • 15/01/2017 14:30:00
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  • PIETA 2004
  • 0 - 3 15/01/2017 14:30:00
  • LA BRIGLIA MISERICORDIA V

Commento




GARE DEL 15/ 1/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: A.S.D. PIETA' 2004/A.S.D. LA BRIGLIA MISERICORDIA V. DEL 15 GENNAIO 2017 (SOSPESA
AL 28' del s.t. sul risultato di 2-3).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 43 del 19.01.2017; -la gara del Campionato di 2' Categoria A.S.D. Pieta' 2004-A.S.D. La Briglia Misericordia V., in calendario il 15 gennaio 2017, veniva sospesa definitivamente dall'Arbitro, al 28' minuto del secondo tempo e sul punteggio di 2-3, per condotta particolarmente violenta tenuta nei confronti dell'Arbitro medesimo dal calciatore Govoni Damiano della squadra di detto A.S.D. Pieta' 2004. Si rileva infatti dal rapporto arbitrale come in occasione di una concessione di un calcio di rigore alla squadra dell'A.S.D. La Briglia Misericordia V., il calciatore Govoni si avvicinava all'Arbitro e, contestando la decisione lo strattonava e gli rivolgeva una frase ingiuriosa. Dopo che l'Arbitro , estratto il cartellino rosso, aveva segnalato sul proprio cartoncino l'espulsione del calciatore sopra nominato, questi colpiva l'Arbitro medesimo con un pugno all'altezza dell'orecchio sx e della mandibola,
provocandogli un forte dolore accompagnato da un senso di stordimento. A questo punto l'Arbitro era
costretto, per le conseguenze subite in seguito all'aggressione, a rientrare negli spogliatoi. Si determinava cosi', a causa della condotta particolarmente violenta del calciatore Govoni, la sospensione definitiva della gara.
Quanto sopra premesso, deve ritenersi l'indubbia entita' della lesione sofferta dall'Arbitro, tale da rendergli impossibile la ripresa della direzione dell'incontro. Ne discende che l'aggressione surriferita ha spiegato influenza decisamente ostativa alla regolarita' di svolgimento della gara da aversi quindi per invalidata e comportante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 comma 2 C.G.S. e 17 comma 1 prima parte C.G.S., la punizione sportiva di perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 fermi restando e confermati in toto gli ulteriori provvedimenti assunti nel dispositivo di cui al Com. Uff. n. 43 del 19.1.2017 del quale la presente decisione costituisce parte integrante.


Commento di : campio