• CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PISA
  • 17/03/2018 15:00:00
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  • STELLA AZZURRA
  • 3 - 0 17/03/2018 15:00:00
  • ETRURIA

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Risultato ribaltato, 0-3 per la società Stella Azzurra come da bollettino 46 del 28/03/18

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GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
GARE DEL 17/ 3/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 17/ 3/2018 STELLA AZZURRA - ETRURIA
Il G.S.T. sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. N.45 del 21 Marzo 2018. visto il reclamo della società STELLA AZZURRA già
preannunciato nei modi e termini regolamentari con il quale su chiede infliggersi alla società ETRURIA la punizione sportiva della perdita
della gara in epigrafe per aver detta società impiegato il calciatore Formichini Sandro pur se squalificato (Recidività in ammonizioni) come da
C.U. N.44 del 14 Marzo 2018;
- rilevato che il calciatore Formichini Sandro (Etruria) risulta in effetti squalificato per una gara effettiva con il suddetto C.U. N.44 per
recidività in ammonizioni;
- considerato che, ai sensi dell'art.22 comma 2 del C.G.S., le sanzioni che comportano la squalifica di tesserati devono essere scontate a
partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale;
- ritenuto pertanto che il calciatore, in quanto squalificato, non aveva titolo per partecipare alla gara di cui in oggetto e che a tale condotta
corrisponde, a carico della società ETRURIA, la sanzione di cui all'art.17 comma 5 lett.a) del C.G.S.; questo G.S.T. infligge:
- la sanzione della perdita della gara per 0 - 3 alla società ETRURIA;
- un ulteriore giornata di squalifica al calciatore Formichini Sandro;
- l'inibizione di mesi UNO al Dirigente Accompagnatore della società ETRURIA Sig. Bicchierini Lorenzo nonché l'ammenda di EURO 50.
Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo.

Commento di : Robecep