• CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI LUCCA
  • 10/12/2016 15:00:00
  • Crea pdf Crea pdf
  • VALLE DEL SERCHIO
    D Alberto
  • 3 - 0 10/12/2016 15:00:00
  • VIAREGGIO 2014

Commento


RETI: D Alberto



GARE DEL 10/12/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 10/12/2016 VALLE DEL SERCHIO - VIAREGGIO 2014 1-3
Premesso che:
- in data 12/12/2016 la società VALLE DEL SERCHIO proponeva rituale reclamo avverso la
regolarità della gara VALLE DEL SERCHIO - VIAREGGIO 2014 disputata in data 10/12/2016
avente il risultato di 1-3;
- nei motivi depositati la società VALLE DEL SERCHIO nella persona del Presidente Guidi
Moreno reclamava avverso la regolarità di predetta gara, in quanto la società VIAREGGIO 2014
aveva fatto partecipare il calciatore ALI ABERTO (in distinta con il n.15) che non aveva titolo a
partecipare in quanto ancora colpito da una squalifica di una giornata come da C.U. 23 del
23/11/16;
- tale tesserato ALI ABERTO avrebbe scontato la squalifica nella gara che vedeva opposta la
società VIAREGGIO 2014 alla società MASSESE, squadra che disputa il campionato fuori
classifica;
- tale tesserato ALI ABERTO avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara utile ai fini
della classifica ovvero VIAREGGIO 2014- AULLESE (04/12/16), ma tale tesserato è stato
regolarmente schierato dal VIAREGGIO 2014;
- la giornata di squalifica al momento della disputa della gara oggetto di reclamo doveva ancora
essere scontata dal medesimo tesserato ALI ABERTO della società VIAREGGIO 2014;
tutto ciò premesso il G.S.T letti gli atti e i documenti ritiene che il reclamo sia fondato e vada
accolto.
Infatti dalla lettura sistematica dei commi 3 e 4 dell'art. 22 C.G.S., così come più volte confermato
dall'Alta Corte del Coni decisioni n. 12/2001 e n. 5/2013, le gare con riferimento alle quali le
sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, non devono essere solo ufficiali (come nel
caso della gara disputata con la squadra f.c.), ma devono anche avere conseguito un risultato
valido ai fini della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali che non siano state
successivamente annullate con decisione definitiva degli O.G.S. Quindi oltre che una partita
C.U. DP LUCCA N.28 del 28/12/2016 - pag. 877
ufficiale, vi deve essere anche l'ulteriore elemento imprescindibile del rischio sportivo, ovvero che
la squadra avversaria non sia fuori classifica.
Tenuto conto del principio di conoscenza assoluta dei provvedimenti e delle delibere assunte dagli
O.G.S. al momento della loro pubblicazione e/o affissione all'albo, il tesserato ALI ALBERTO della
società VIAREGGIO 2014 al momento della partita oggetto di reclamo DEL SERCHIO -
VIAREGGIO 2014 disputata in data 10/12/2016 non poteva essere schierato in quanto ancora
colpito da una squalifica di una giornata come da C.U. 23 del 23/11/16
P.Q.M.
Il G.S.T accoglie il reclamo come sopra proposta dalla società VALLE DEL SERCHIO ed infille alla
società VIAREGGIO 2014 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3,
nonché l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00), squalifica per una ulteriore giornata il
calciatore ALI ALBERTO e inibisce per 20 (venti) giorni il Dirigente TARTARINI LUCA della società
VIAREGGIO 2014.
Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

Commento di : Boiaonce