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  • Luco
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  • A.g. Dicomano

Commento


LUCO: Brunelli, Buzzigoli, Marucelli, Arias, Farina, Gianassi, Parri (54' Kuka), Calabrese (59' Rocchini), Cirillo (74' Maretti), Parrini, Trotta D.. A disp.: Bardazzi, Brocchi, Cantini, Sanni, Urzetta, Ignesti. All.: Allori Daniele
A.G. DICOMANO: Maionchi, Giordani (65' Bianchi), Fumelli, Carnevale, Pantiferi, Nencioli, Fabbri, Fedele, Coralli (30' Faye), Gori (65' Beraldi), Marrani. A disp.: Ioanna, Reggioli, Bacocci, Paggetti M., Caramelli. All.: Tortelli Giovanni
ARBITRO: Manuel Marchi di Siena
NOTE: Ammonito Gianassi.LUCO: Brunelli, Baggiani, Marucelli, Arias, Sanni, Lukolic, Trotta, Gianassi, Rocchini, Parrini, Cirillo. A disp.: Bardazzi, Maretti, Calabrese, Mascherina, Buzzigoli, Parri, Kuka, Ignesti. All.: Allori.
DICOMANO: Maionchi, Giordani, Bianchi, Fedele, Reggioli, Nencioli, Beraldi, Bencini, Coralli, Marrani, Nardoni. A disp.: Ioanna, Paggetti, Caramelli, Pantiferi, Faye, Bacocci, Paggetti, Fantoni. All.: Tortelli.
ARBITRO: Marchi di Siena, coad. da Lipardi di Pistoia e Bagnolesi del Valdarno
RETE: 23' Coralli.



9.- RECLAMO DEL C.S. ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO CON DOMANDA DI REVOCA DELLA EVENTUALE SQUALIFICA
DEI PROPRI CALCIATORI ESPULSI NEL CORSO DELLA GARA POL. LUCO / C.S. ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO DEL
18.02.2023 (sospesa al 33' del s.t. sul risultato di 0-1) E DECISIONE D'UFFICIO SULLA REGOLARITA' DI SVOLGIMENTO
DELLA GARA.
Con formale reclamo, preannunciato nei termini di rito, la società C.S. Alleanza Giovanile Dicomano ha chiesto a questo Giudice
Sportivo Territoriale la revoca delle eventuali squalifiche comminate ai propri calciatori Bencini Tommaso e Coralli Claudio, facendo
riferimento ai fatti occorsi nella gara in epigrafe. Premesso che i provvedimenti disciplinari di propria competenza a carico dei due
calciatori sono già stati pubblicati nel Com. Uff. n. 61 del 23.02.2023, sanzionandoli entrambi con due giornate di squalifica, il G.S.T.
in questa sede rileva d'ufficio una eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo presentato avanti a sé dal C.S. Alleanza
Giovanile Dicomano perché l'oggetto del reclamo non rientra tra le competenze del Giudice Sportivo, così come previste dall'art. 65
del C.G.S.. Col reclamo la società chiede infatti la revoca delle 'eventuali' squalifiche comminate a due propri calciatori per fatti occorsi
nella gara in epigrafe. Orbene, ad ausilio della società reclamante, si ricorda piuttosto che le decisioni del G.S.T. in ordine ai fatti
commessi nel corso delle gare, ex art. 65 comma 1 lett. a) sono eventualmente impugnabili dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello, nei
termini perentori previsti, e l'istituto della revocazione è invece disciplinato dall'art. 63 C.G.S. e non è di competenza del Giudice
Sportivo. Ritenuta pertanto assorbente l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per motivi di competenza, si soprassiede
alla disamina delle motivazioni del reclamo nel merito.
P.Q.M.
Il G.S.T. sciogliendo definitivamente la riserva assunta nel Com. Uff. n.61 del 23.02.2023, dichiara inammissibile il reclamo proposto
dal C.S. Alleanza Giovanile Dicomano di Dicomano (Firenze) in quanto avente ad oggetto una domanda non rientrante tra quelle
previste dall'art. 65 del C.G.S., ordina addebitarsi la relativa tassa sul conto della società reclamante e passa all'esame degli atti
ufficiali dai quali rileva che al 33' del secondo tempo, sul punteggio di 0-1, l'arbitro della partita in oggetto, giocatasi il 18.02.2023, era
stato costretto a sospendere momentaneamente la gara e a cercare rifugio negli spogliatoi insieme agli assistenti, allorché un tifoso
del Luco, riconoscibile per la sciarpa con il logo della società, posizionato in prossimità della recinzione posta ad un paio di metri dalla
linea laterale, aveva lanciato un sasso di medie dimensioni in direzione dell'AA n.2 sfiorandolo di pochi centimetri al volto. Il sostenitore,
subito dopo, si era arrampicato sulla rete di recinzione cercando di entrare sul terreno di gioco con l'intento di raggiungere l'AA,
rivolgendogli nel contempo minacce di morte. L'assistente pertanto si avvicinava al D.G. manifestandogli tutto il proprio turbamento a
proseguire la gara e, correttamente, il D.G. decideva di sospendere momentaneamente l'incontro per ritirarsi negli spogliatoi e
verificare se si potessero ristabilire le condizioni di sicurezza e di tranquillità per proseguire. Nonostante che la terna venisse avvisata
dalla società ospitante che erano state chiamate le Forze dell'Ordine, la stessa era costretta ad attendere ben trenta minuti all'interno
degli spogliatoi senza l'assistenza dei dirigenti locali e della Forza Pubblica. L'arbitro riferisce che in quel lungo lasso di tempo,
dall'interno degli spogliatoi, era in grado di udire grida provenienti dall'esterno e affacciatosi per accertarsi della situazione rilevava la
presenza di circa 15 sostenitori del Luco appostati in prossimità del cancello delimitante l'ingresso esterno degli spogliatoi ed altri 20
sostenitori della medesima società posizionati lungo la recinzione che costeggia la zona che va dagli spogliatoi all'ingresso del terreno
di gioco. L'arbitro relaziona inoltre che entrambi i gruppi di tifosi del Luco urlavano alla terna arbitrale frasi intimidatorie ed offensive,
con particolare riferimento a minacce di violenza qualora avessero ripreso la gara. Tra i sostenitori veniva riconosciuto lo stesso tifoso
che aveva scagliato il sasso e tentato di scavalcare la recinzione, che brandiva una bottiglia di vetro minacciando di scagliarla
nuovamente all'AA 2 qualora avessero ripreso la gara. L'arbitro chiedeva inoltre al capitano del Luco di adoperarsi per calmare i
facinorosi, senza esito alcuno.
A quel punto, preso atto della persistente situazione di pericolo per l'incolumità della Terna e dell'assenza della Forza Pubblica e della
fattiva collaborazione dei Dirigenti della squadra locale, l'Arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara e rientrava negli
spogliatoi. Solo dopo la definitiva sospensione della gara l'Arbitro veniva raggiunto da una pattuglia di Carabinieri che assicuravano la
necessaria tutela fino all'uscita dall'impianto sportivo.
Tutto ciò premesso osserva il G.S.T. che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato perché le gare possano subire
interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a cagione di violenze o di intimidazioni gravi da parte degli spettatori, non solo
necessita che queste abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara (o, in diversa ipotesi, dei calciatori o di altri
tesserati delle società partecipanti alla competizione), ma occorre altresì che l'arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze
e soprattutto abbia verificato l'impossibilità assoluta di giungere alla conclusione 'fisiologica' della partita, dopo aver fatto ricorso a tutti
i mezzi in suo potere per ricondurre la gara nell'alveo della regolarità. Ché se così non fosse ben pochi incontri avrebbero la possibilità
di pervenire a regolare conclusione, attesa la diffusa abitudine del pubblico che assiste alle partite di calcio di indirizzare nei confronti
degli ufficiali di gara, in reazione a non gradite loro decisioni tecniche, ogni sorta di protesta, di strepito e di intemperanza intimidatrice,
spesso travalicante i limiti della non violenza. Ora, nel caso in esame, rilevato che l'episodio del tentativo di superare la rete di
recinzione da parte di un tifoso del Luco susseguente al lancio di un sasso e il contenuto di una birra nei confronti dell'A.A. n. 2 non
furono causa della conclusione anticipata della partita, poiché si trattò di un episodio isolato e neutralizzato in parte dagli stessi
sostenitori che ne impedirono l'azione, che però indusse la terna a rifugiarsi nello spogliatoio e a sospendere soltanto
momentaneamente il gioco, sta di fatto che la decisione di interrompere definitivamente l'incontro maturò nella mente dell'arbitro
successivamente, allorquando egli fu costretto ad attendere ulteriori 30 minuti all'interno degli spogliatoi senza ricevere alcuna fattiva
collaborazione o assistenza per placare gli animi da parte dei dirigenti della società Luco e senza disporre dell'assistenza della Forza
Pubblica a tutela dell'incolumità della terna, nel mentre dall'esterno proseguivano le offese e minacce di un nutrito numero di sostenitori
del Luco, i quali peraltro minacciavano gravemente la terna qualora avesse ripreso la gara con un punteggio sul campo già a loro
sfavorevole (0-1).
Pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 26 del C.G.S. le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da
uno o più dei propri sostenitori e che nel caso di specie non paiono ricorrere le circostanze esimenti ed attenuanti per i comportamenti
dei sostenitori come previste dall'art. 29 C.G.S., ne consegue la decisione dell'Arbitro di sospendere definitivamente la gara al 33° del
secondo tempo sia dipesa da elementi soggettivi (il concreto timore per l'incolumità della terna) ed oggettivi (la perdurante latitanza
dei dirigenti locali e la mancata presenza della Forza Pubblica) non censurabili e sufficientemente motivati e pertanto sia
concretamente dipesa dal comportamento dei sostenitori della società ospitante Luco, la quale non ha adottato misure idonee a garantire alla terna la necessaria sicurezza e serenità d'animo, sia preventive che nel corso della sospensione temporanea come desumibile dai fatti descritti, tale per cui ne deve subire le conseguenze con la sanzione della perdita della gara per 0-3.
P.Q.M.
fermi i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di Società e calciatori adottati sul Com. Uff. n. 61., letti gli atti ufficiali questo G.S.T. dispone nei confronti della società Luco la sanzione disciplinare della perdita della gara per 0-3 ex art. 10 C.G.S. e l'inibizione
sino al 2.04.2023 al Sig. Corti Palmiero Dirigente Addetto all'Arbitro per mancata assistenza alla terna in occasione dei fatti come descritti negli atti ufficiali di gara.


Commento di : ciro



Il risultato passa in secondo piano, per ora. Anche perché si resta in attesa di capire quello che sarà il referto arbitrale. Luco-Dicomano esce dalle pagine di sport ed entra in quelle di cronaca. Al 75', sul risultato di zero a uno (gol di Coralli per gli ospiti), la gara viene sospesa per intemperanze fra tifosi e arbitri, oltre ad un grave infortunio occorso ad un giocatore biancoceleste portato via con l'elisoccorso. Caos. Ci vuole ordine, nel ricostruire le vicende andate in scena in terra mugellana. E allora tanto vale fare un passo indietro: le due compagini si affrontano nell'anticipo del sabato che vorrebbe mettere in palio punti salvezza per gli ospiti (ingarbugliatissimi nella lotta per non retrocedere) e una scialuppa di emergenza in vista playoff per la squadra di Allori che cullerebbe il sogno di tornare in post-season dopo la positiva esperienza dello scorso anno. La gara è equilibrata: un paio di buoni spunti locali che però non vengono concretizzati, mentre dall'altra parte il cinismo del Dicomano paga. E allora la banda di Tortelli la sblocca a metà frazione con la zampata di Coralli, bomber che fra le altre vanta diverse presenze in Serie A con l'Empoli, capace di punire il numero uno di casa Brunelli. Nella ripresa i padroni di casa tentano di alzare la pressione alla ricerca del pari, ma i mugellani difendono con ordine, arroccati quanto serve per proteggere il vantaggio di misura. E poi si arriva al fatidico minuto 75: dopo un'offensiva non riuscita al Dicomano, Brunelli esce in presa alta e viene a contatto con il numero 11 biancoceleste Nardoni. Il ragazzo (classe 2004) degli ospiti va successivamente a terra dopo un colpo ricevuto al costato. Il pallone viene rilanciato, Nardoni resta a terra dolorante: il Dicomano chiede che la sfera venga allontanata per permettere i soccorsi dello staff medico all'attaccante, ma il Luco non ne vuole sapere e prova ad attaccare, seppur senza successo. Neanche il signor Marchi di Siena reputa necessario fischiare per interrompere la manovra mugellana e accertarsi delle condizioni del classe 2004. Anche perché Nardoni si rialza e arriva di corsa a difendere fino alla propria area di rigore: poi, però, stramazza al suolo. Scatta l'allarme, in campo e in tribuna si rincorrono voci inquietanti. Il ragazzo è svenuto, probabilmente per la mancanza di ossigeno dopo il doloroso colpo ricevuto alle costole. In campo la situazione si accende, sugli spalti si discute: secondo il Luco, in tribuna si sarebbero soltanto verificate spiacevoli voci di preoccupazione sulla salute di Nardoni: C'era molta ansia dicono rappresentanti della squadra di casa. Diversa l'opinione degli ospiti: I tifosi del Luco hanno minacciato il guardalinee sotto di loro, forse perché non ritenevano necessaria una sospensione così lunga del gioco . In cinque minuti di caos si intuiscono due cose: Nardoni non riesce ad essere soccorso dall'ambulanza, che reputa necessario l'atterraggio dell'elisoccorso; e il guardalinee sotto la tribuna non ha intenzione di far riprendere la partita anche dopo l'arrivo del Pegaso. Difatti il collaboratore del signor Marchi guadagna direttamente la via degli spogliatoi, mentre in campo volano due cartellini rossi all'indirizzo di giocatori del Dicomano che protestavano perché chiedevano che il gioco venisse fermato prima. Il signor Marchi attende l'arrivo del Pegaso che trasporta via Nardoni per accertamenti: il ragazzo sta bene, per fortuna, ma il colpo era stato doloroso. Sul campo rimangono delle perplessità: secondo alcuni tifosi del Luco, le persone che si erano avvicinate alla recinzione comunicando col guardalinee non volevano intimidirlo, ma semplicemente mostrargli il telefono, perché c'era una chiamata aperta col 118 e si voleva chiedere all'assistente come far entrare i soccorsi in campo . Da Dicomano la pensano diversamente: I tifosi di casa hanno minacciato gli arbitri . Un caos che solo il referto del signor Marchi aiuterà a dissipare.