• Seconda CategoriaC
  • 18/09/2022 15.30.00
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  • Porto Azzurro
  • 0 - 3 18/09/2022 15.30.00
  • Ribolla

Commento


A Tavolino



DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
4.- RECLAMO DELL'A.S.D. RIBOLLA AVVERSO REGOLARITA' GARA PORTO AZZURRO/RIBOLLA DEL 18.09.2022 (1-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 24 del 22.09.2022; Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il reclamo fatto pervenire
a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. Ribolla con il quale si deduce la posizione irregolare del calciatore Arenga Andrea,
tesserato società Porto Azzurro, in seguito ad una squalifica inflitta dal Giudice Sportivo di Livorno nel corso della passata edizione
del Campionato di 3^ categoria;
OSSERVA
Il reclamo è fondato e va accolto. Il calciatore Arenga Andrea, lo scorso anno tesserato per la società Porto Azzurro, nella gara
Guasticce - Porto Azzurro, si rese colpevole di ammonizione (la V ) e fu squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione
così come si evince dal Com. Uff. n. 54 del 25/05/2022 della Delegazione di Livorno. La squalifica non fu scontata nella passata
passata stagione avendo la società Porto Azzurro , dopo tale suindicata gara, terminato il proprio campionato. L'art. 21 comma 6 del
C.G.S., cita testualmente, 'le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono
state irrogate, debbono essere scontate anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive' facendo poi riferimento,
per la fattispecie, all' art. 19 comma 1 dello stesso codice. Il calciatore Arenga Andrea (Porto Azzurro) non aveva, pertanto, titolo per
partecipare alla gara di cui in epigrafe. Visto l'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S.;
P.Q.M.
Delibera: di comminare alla società Porto Azzurro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché
l'ammenda di Euro 350,00; di inibire il dirigente accompagnatore Cinganelli Luca (Porto Azzurro) fino al 16.10.2022; di squalificare il
calciatore Arenga Andrea per un'ulteriore gara effettiva. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo.

Commento di : ciro