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  • CARLI SALVIANO
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Commento


ARBITRO: Gianmarco Dimico di Livorno


GARE DEL 14/10/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORT IVO
gara del 14/10/2023 P. CARLI SALVIANO A.S.D. - VADA 1963
RECLAMO DELLA SOCIETA' P.CARLI SALVIANO AVVERSO LA REGOLARITA' DELLA GARA P.CARLI
SALVIANO - VADA 1963 DEL 14/10/2023 (1-3)
Il giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 25/10/2023;
letto il ricorso proposto dalla Societa' P.Carli Salviano relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante
ha chiesto di irrogarsi alla Società Vada 1963 la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della reclamante, la società avrebbe impiegato n. 5 giocatori fuoriquota -nati dall'anno 1.1.2003 in poi- precisamente i calciatori Cerrini Lorenzo nato il 01/08/2003, Moretti Francesco nato il 05/05/2004, Fontanelli Pietro nato il 13/01/2004,Cafiero Giulio nato il 13/10/2003 e Grandi Elia Giuliano nato il 30/10/2004;
rilevato che il ricorso è stato proposto nei termini regolamentari; rilevato che è stata inviata copia alla controparte; rilevato che è stato richiesto l'addebito sul proprio conto del prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; preso atto che la Società Vada 1963 non ha inviato le proprie deduzioni; rilevato che l'assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali dai quali risulta che la Società Vada 1963 ha fatto prendere effettivamente parte all'incontro i calciatori Cerrini Lorenzo nato il 01/08/2003, Moretti Francesco
nato il 05/05/2004, Fontanelli Pietro nato il 13/01/2004, Cafiero Giulio nato il 13/10/2003 ed al 12º del secondo tempo anche il calciatore Grandi Elia Giuliano nato il 30/10/2004; considerato, pertanto, che il ricorso è
fondato e va accolto; visto quanto disposto in ordine ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, al Campionato Provinciale Juniores di cui al Comunicato Ufficiale n.98 del 29/06/2023; visto l'art.10 del C.G.S.;
DELIBERA -di accogliere il ricorso ed infliggere alla Società Vada 1963 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 -non addebitare alla società reclamante il contributo per l'accesso al la bgiustizia sportiva

Commento di : ciro