• Under 18A
  • 20/02/2022 10.30.00
  • Porto Azzurro
  • 0 - 3 20/02/2022 10.30.00
  • Sorgenti Calcio

Commento




GARE DEL 20/ 2/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 20/ 2/2022 PORTO AZZURRO - SORGENTI CALCIO
Il G.S.T., a scioglimento della riserva assunta sul comunicato ufficiale n. 41 del 23.02.2022, a causa del
ricorso presentato dalla Società Sorgenti Calcio avverso la gara disputata in data 20.02.2022 contro la Società
Porto Azzurro valida per il campionato allievi under 18; ricorso regolarmente notificato a mezzo pec in data
22.02.2022 presso la segreteria della Delegazione Provinciale di Livorno non che comunicato alla società
avversaria nella medesima data e preceduto dal prescritto preannuncio di reclamo il giorno 21.02.2022;
considerato che la reclamante lamenta il fatto che la Società Porto Azzurro abbia impiegato durante la gara
dei calciatori nati nell'anno 2006, nella fattispecie il calciatore n. 2 Coppola Federico schierato in campo fin
dall'inizio e il calciatore n. 18 Traversari Francesco entrato in campo al 2º minuto del secondo tempo;
esaminato il referto arbitrale nel quale è stata confermata questa irregolarità e la distinta della squadra del
Porto Azzurro dalla quale si evince la fondatezza delle doglianze della ricorrente; visto quanto stabilito in tema
di limiti di età per la categoria in oggetto con comunicato ufficiale n.1 del 01.07.2021 settore giovanile e
scolastico nazionale stagione sportiva 21/22 il quale prevede che 'possono prendere parte all'attività under 18
i calciatori che anteriormente al 1º gennaio in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il 16º anno di
età e che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 17º anno. Qualora fosse necessario possono
partecipare coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15º anno di età limitatamente ad un numero
massimo di 5 calciatori.Posto che la squadra del Porto Azzurro ha concretamente schierato in campo due
calciatori nati nel 2006 dei quali non è ammessa la partecipazione alla gara il
PQM DELIBERA:
- di accogliere il reclamo presentato dalla Società Sorgenti Calcio assegnando la gara persa alla Società Porto
Azzurro con il risultato di 0-3;
- di disporre a carico della Società Porto Azzurro l'ammenda di euro 25
- di disporre la restituzione della tassa reclamo

Commento di : ciro