• AllieviA
  • 17/01/2026 15.30.00
  • SIGNA
  • 3 - 0 17/01/2026 15.30.00
  • SANCASCIANESE

Commento


Dura appena 37' il mach fra Signa e Sancascianese, gara sospesa sul risultato di 0-0 a causa di uno scontro a centrocampo che vede coinvolti Raveri, Mangozza e Silipo. È proprio la sfortunata mezzala degli ospiti ad infortunarsi in modo che appare serio, occorre quindi il pronto intervento di un'ambulanza per fornire le cure del caso allo sfortunato atleta, al quale rivolgiamo un enorme in bocca al lupo e un augurio di pronta guarigione. Le due squadre, ovviamente scosse dall'accaduto, decidono di comune accordo con il direttore di gara di non proseguire l'incontro.

gara del 17/ 1/2026 SIGNA 1914 A.D. - SANCASCIANESE CALCIO ASD
Gara del 17/01/2026 Signa 1914 - Sancascianese Calcio il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della
riserva assunta nel C.U. n. 24 del 21/01/2026, esaminati gli atti ufficiali rileva che la gara in epigrafe è stata
sospesa al 37º del p.t. allorquando in esito ad un grave infortunio accorso ad un proprio giocatore la Società
Sancascianese ha rinunciato al proseguimento della stessa.
E' opportuno dapprima ricordare che una giurisprudenza ormai consolidata di questo Ufficio, esige che tutte
le Società abbiano la piena conoscenza delle norme sportive ivi compreso l art. 53 N.O.I.F. che, per la sua
stessa formulazione, impone alle Società di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. E' pur vero
che un episodio come quello riportato, per la sua gravità, possa aver colpito la sensibilità dei giocatori in
campo, degli altri tesserati presenti, a prescindere dalla squadra di appartenenza, e dello stesso Direttore di
Gara. Talvolta taluni episodi di campo possono indurre l Società ad adottare decisioni perentorie le cui
motivazioni non possono non essere comprese da questo G.S.T., ma l'ordinamento sportivo non si potrà mai
permettere di demandare a componenti diversi dal Direttore di Gara la scelta di non iniziare, non proseguire
od interrompere una gara: solo e soltanto il D.G. è figura legittimata a farlo qualora si verifichino stringenti
fatti o situazioni sottoposte al suo esclusivo giudizio, ex art. 64 N.O.I.F., che neppure il Giudice Sportivo può
sindacare. Nel caso di specie, il D.G., nel proprio referto, ha espressamente riportato come non vi fossero
elementi ostativi alla prosecuzione della gara dopo la necessaria interruzione per prestare soccorso al
giocatore infortunato. P.Q.M. Il G.S.T., visto l'art. 53 nn. 2 e 7 N.O.I.F. infligge alla società Sancascianese la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica
nonchè l'ammenda di 25,00 Euro quale prima rinuncia.

Commento di : ciro