• AllieviC
  • 11/02/2026 15.30.00
  • IDEAL CLUB INCISA
  • 3 - 0 11/02/2026 15.30.00
  • LUDUS 90 VALLE DELL ARNO

Commento




GARE DEL 11/ 2/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 11/ 2/2026 IDEAL CLUB INCISA - LUDUS 90 VALLE DELL ARNO
A scioglimento della riserva contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 40 del 25/02/2026 questo Giudice Sportivo
Territoriale rileva quanto segue. La Società Ludus 90 Valle dell'Arno con rituale dichiarazione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 67, 1 comma, del C.G.S. preannunciava ricorso adducendo che la mancata presentazione della
propria squadra al campo sportivo di Incisa Valdarno per lo svolgimento della partita valevole per il
campionato provinciali Under17 girone C - poi non disputata - fosse dipesa da motivi definiti di forza
maggiore. Al preannuncio non seguiva il ricorso. Il G.S.T., verificato che nel referto di gara il D.G. dava atto di
aver atteso invano il termine regolamentare senza che fosse possibile dare inizio alla gara per assenza - o
comunque presenza minima insufficiente e priva di documenti di riconoscimento e distinta - di calciatori
della società ospita la considerava formalmente non disputata, rileva che l'accesso alla Giustizia Sportiva da
parte della Società Ludus 90, percome qui formulato non è ammissibile. L'art. 67 del CGS al secondo e al
secondo e terzo comma regola infatti termini, modi e contenuti del ricorso che formalmente non è mai stato
presentato nonostante la rituale dichiarazione di preannuncio effettuata. Quest'ultima non può essere
considerata equiparabile al ricorso vero e proprio risultando carente dei contenuti prescritti nel predetto 3
comma dell'art. 67 in particolare riguardo ai mezzi di prova riferibili all'asserita causa di forza maggiore. Si
ricorda infatti che la predetta esimente della responsabilità di una società deve essere connotata dai requisiti
di imprevedibilità, irresistibilità ed inevitabilità, dovuta a un fatto esterno oggettivo e documentabile magari
avvalendosi di prove o attestazioni provenienti da soggetti terzi di conclamata estraneità.
P.Q.M. quindi questo G.S.T. DICHIARA INAMMISSIBILE l'accesso alla Giustizia Sportiva proposto dalla società
Ludus 90 Valle dell'Arno, affligge alla medesima la sanzione della perdita sportiva della gara per 0 a 3, 1
punto di penalizzazione e l'ammenda di Euro 25,00 quale prima rinuncia. Ordina incamerarsi a carico della
ricorrente il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

Commento di : ciro