Gallai L.
Brogi
Riccitelli
RETI: Gallai L., Brogi, Riccitelli
Vittoria fondamentale per il Bucine che sbanca il campo della Castelnuovese con un sonoro 1-3. La squadra allenata da Brilli la sblocca grazie alla rete su rigore di Riccitelli, ancora una volta a segno dal dischetto. Il Bucine continua ad attaccare e segna altre due reti con Gallai e Brogi. La partita in seguito viene interrotta nel secondo tempo, sul risultato di 1-3. Calciatorepiù: Brogi(Bucine).
GARE DEL 8/11/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI Gara ASD CASTELNUOVESE - BUCINE del 08/11/2025
(sospesa al 28º del 2ºt. sul punteggio di 1-3) Il G.S.T. - esaminati gli atti ufficiali e rilevato che l'incontro in intestazione è stato sospeso dal D.G. al minuto 28 del 2º
tempo poiché, a seguito dell'espulsione comminata al Sig. Benucci Claudio (già sanzionato da questo GST con provvedimento di cui al CU 19 del 12.11.2025), 'considerata la gravità degli episodi, la reiterata violenza nei confronti del sottoscritto, il clima ostile generato dai calciatori, dal capitano e dal pubblico sin dal 20 minuto del secondo tempo, e l'impossibilità di garantire la prosecuzione della gara in sicurezza e serenità' riteneva
di non essere nelle condizioni emotive idonee a proseguire la direzione della gara; - rilevato in particolare che, a seguito della condotta posta in essere nei suoi confronti dal calciatore Benucci,
consistita nell'aver mantenuto comportamento irriguardoso concretizzatosi in un contatto fisico (tre spinte in successione che, pur facendo arretrare il D.G., non provocavano dolore al medesimo) accompagnato d frasi offensive, questi veniva espulso e prontamente allontanato dal terreno di gioco da un Dirigente; - che anche le invettive provenienti dai sostenitori della società Castelnuovese (anch'essa debitamente sanzionata nel C.U. 19 del 12.11.2025), cui fa riferimento il DG al fine motivare la propria decisione di sospendere la gara, protrattesi dal 20' del 2T fino al 28' del 2T (momento della sospensione), si sono limitate a mere critiche al suo operato che, seppur di contenuto offensivo, non hanno mai assunto toni e/o connotati
minacciosi; - che pure il riferito 'clima ostile generato dai calciatori, dal capitano e dal pubblico.' , a parere di questo
GST, non trova riscontro nei fatti così come complessivamente descritti nel rapporto di gara; - che l'Art. 64/2 delle NOIF impone all'Arbitro di non far proseguire la gara quando si verifichino fatti e
situazioni, che a su giudizio appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio; - considerato che, per quanto emerge dagli atti, pur essendosi verificati fatti e situazioni sicuramente deprecabili e per tale motivo sanzionati da questo GST, non pare tuttavia configurarsi -a giudizio di questo organo- una situazione di pericolo tale da imporre la sospensione definitiva della gara
che, si rammenta essere, per consolidata giurisprudenza, atto estremo ed eccezionale (confronta C.U. CRT nº 21 del 8/11/2007 e da ultimo C.U. CRT n. 31 del 06/11/2025); - rilevato, pertanto, che il quadro della situazione delineato dal D.G. nel rapporto di gara non appare così grave da giustificare il provvedimento adottato e che la sospensione definitiva dell'incontro può ritenersi frutto di una decisione quanto meno affrettata da parte del medesimo e dettata verosimilmente da fattori soggettivi e prudenziali che, tuttavia, non
possono legittimare la scelta in concreto operata;
P.Q.M. - visto l'art. 10 n.5 lett. c) del C.G.S. dispone la ripetizione della gara in intestazione mandando gli atti alla
segreteria della Delegazione Provinciale per gli adempimenti conseguenti;
Arezzo, 19/11/2025 Il GST
Commento di : calciopiu