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  • 11/02/2026 17.30.00
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  • 0 - 3 11/02/2026 17.30.00
  • A.G. DICOMANO

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GARE DEL 11/ 2/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 11/02/2026 ASD PELAGO - C.S. ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.
Esaminati gli atti ufficiali di gara, il G.S. accertava che la gara in epigrafe risultava non essersi disputata perché il D.G. riteneva non esserci una segnatura del terreno di giuoco idonea a garantire il regolare svolgimento della competizione.
L'arbitro riferiva nel proprio rapporto di aver accertato e valutato positivamente la praticabilità del terreno di giuoco ma di aver intimato a più riprese ai dirigenti della Società ospitante, sia quaranta minuti prima, che successivamente all'orario previsto per l'inizio della partita, di provvedere alla regolare segnatura del campo, concedendo inoltre loro un termine congruo per adempiere, spirato però senza esito alcuno. La Società ospitante, con dichiarazione scritta del proprio Dirigente accompagnatore, asseriva di non aver responsabilità alcuna dato che il campo sportivo è di società terza (Tosi) e di essere impossibilitata a modificare la situazione verificatasi.
Ciò premesso, ritiene questo Giudice Territoriale applicabile al caso de quo il principio di diritto acquisito nel tempo e corroborato dalla giurisprudenza di questo Ufficio, non esistendo una norma specifica con rigide prescrizioni, secondo cui, in presenza di situazioni comunque connesse al regolare svolgimento della partita l'arbitro debba invitare la società ospitante ad eliminare l'elemento impeditivo entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro, sia che esso debba iniziare sia che esso debba proseguire dopo il verificarsi di un fatto ostativo al suo normale svolgimento. Il D.G. ha quindi, nel caso de quo, fatto buon governo dei poteri conferitigli dalle disposizioni regolamentari. E'infatti soltanto allo scadere del termine prefissato che sorge la responsabilità della società ospitante alla quale è esclusivamente ascrivibile il mancato inizio o prosecuzione della partita, indipendentemente che il suo comportamento sia dovuto a volontarietà o sia dipeso da fatti ad essa imputabili solo a titolo di colpa. Si ricorda, giusta la decisione F.I.G.C. n. 3 annessa alla Regola 1 del Regolamento di Giuoco, che la società ospitante è responsabile del regolare allestimento del campo di giuoco, nulla valendo, come nel caso di specie, se la società sia all'interno di una propria struttura o sia presso altra società. Trattasi di disposizione valevole per tutte le competizioni ufficiali della F.I.G.C., posta a salvaguardia del regolare svolgimento delle gare e, come tale, non suscettibile di deroghe od anche solo di limitazioni.
Per questi motivi il G.S.T. affligge alla ASD Pelago la sanzione sportiva della sconfitta della gara per 0 a 3.

Commento di : ciro