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    Allievi Regionali GIR.B Giov. Fucecchio - Monteriggioni 3 - 0


Arriva l'ufficialità riguardo la gara tra Giov. fucecchio e Monteriggioni Allievi non disputata lo scorso 17 novembre; sconfitta per 3-0 per il Monteriggioni in quanto non è stata riconosciuta la causa di forza maggiore. Decisivo il fatto che allenatore e giocatori sono arrivati, e soltanto il mezzo con indumenti, cartellini e altro materiale non è riuscito ad arrivare al campo di gioco.

Reclamo proposto dalla AC Giovani Fucecchio 2000 avverso la decisione del GS pubblicata in data 5.12.2019 (C. U. n. 35) relativa alla gara di Campionato Allievi Regionali Giovani Fucecchio 2000 - ASD Monteriggioni del 17.11.2019, con la quale il G.S.T. ordinava il recupero della gara non disputatasi
tra le due compagini per causa di forza maggiore, rimettendo al CR Toscana per gli adempimenti organizzativi di competenza
Il provvedimento assunto del G.S.T. - recupero della gara non svoltasi in data 17.11.2019 tra le squadre del campionato Allievi regionali delle società Giovani Fucecchio 2000 e ASD Monteriggioni - è stato assunto a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. n.32 del 21.11.2019 ed in accoglimento della richiesta dell'A.S.D. Moteriggioni pervenuta al Giudice di prime cure, con la quale la richiedente ha invocato l'applicazione dell'articolo 55 NOIF, assumendo di non aver potuto partecipare alla gara in calendario, avendo raggiunto il campo di gioco oltre il termine stabilito dall'articolo 54 comma 2
NOIF a causa dell'interruzione di tratti stradali per forti piogge ed inondazioni.
L'odierna reclamante impugna la suddetta decisone con ricorso pervenuto nei termini. Assume la AC Giovani Fucecchio 2000 come insussistente la causa di forza maggiore, adducendo che la squadra avversaria con il proprio allenatore, avrebbe raggiunto il campo da gioco alle ore 10,15 (gara in programma per le ore 11.00); svolto la fase di riscaldamento avendo la società ospite messo a disposizione un'intera muta di maglie; che il ritardo sarebbe stato accusato soltanto dal pulmino che trasportava il materiale sportivo; che le note gare avrebbero potuto essere stilate utilizzando il materiale presente presso l'impianto
sportivo di Fucecchio; che gli atleti avrebbero potuto esibire i propri documenti utili per il riconoscimento pre-gara; infine che l'arbitro avrebbe correttamente concesso il periodo di comporto regolamentare, prima di decretare l'impossibilità di svolgere la gara.
Chiede pertanto l'annullamento della decisione del G.S. e la statuizione della perdita della gara per la
ASD Monteriggioni per 0 - 3. Con supplemento del 6 gennaio 2020, il D.G. confermava quanto riportato nel proprio referto, precisando che la squadra Monteriggioni si trovava presso l'impianto sportivo, ma sprovvista di muta, distinte e cartellini; ciò rendeva impossibile l'identificazione dei calciatori e dei dirigenti; veniva dunque atteso invano il trascorrere del tempo di comporto previsto dal regolamento. Il Signor Diego Paletta e il difensore di parte, nominato come da delega depositata, uditi all'udienza del 14.1.2020, richiamavano i motivi esposti in reclamo insistendo per l'accoglimento del medesimo. Gli elementi documentali acquisiti al fascicolo ed i fatti come in essi ricostruiti, inducono la Corte a ritenere il reclamo meritevole di accoglimento. Gli accadimenti narrati non possono ritenersi idonei ad integrare la fattispecie di cui all'articolo 55 NOIF posta a fondamento del provvedimento del G.S. E' vero che in data 17.11.2019 si sono verificate ingenti precipitazioni che hanno determinato anche la chiusura di tratti stradali, e ciò può senz'altro aver indotto ritardi o disagi. E' vero anche, del resto, che l'intera compagine composta dai giocatori e dai dirigenti della ASD Monteriggioni, ha potuto raggiungere l'impianto sportivo in tempo senz'altro utile a disputare la gara, ma priva delle dotazioni tecniche e
della documentazioni necessarie a svolgere gli adempimenti pre gara (come precisato nel supplemento dal D.G.). Né tali essenziali accessori sono giunti a destinazione nel tempo ulteriore concesso a norma di regolamento. Non può legittimamente ritenersi che l'invocata causa di forza maggiore (interruzione di tratti stradali per maltempo) si sia manifestata (e quindi rivelata imprevedibile, insuperabile ed inevitabile) solo per il mezzo deputato al trasporto di maglie e documenti, e non anche per quello (o per quelli) destinati al trasporto di calciatori, allenatore e dirigenti.
E' invece corretto ritenere che la causa addotta come motivo del ritardo, potesse essere preveduta e/o evitata come diligentemente fatto dalla compagine dei calciatori, e che per tale motivo non possa qualificarsi come forza maggiore, appunto imprevedibile e inevitabile. La determinazione sul punto trattato è dirimente.
Preme in ogni modo, con brevità, sottolineare che gli ulteriori motivi di impugnazione risultano, per questa Corte, privi di pregio. Restano infatti asserzioni indimostrate quelle secondo le quali la squadra ospitata avrebbe potuto utilizzare una muta di maglie messa a disposizione dall'ospite per il riscaldamento e per la gara; od avrebbe potuto superare la carenza di documenti e liste gara, richiedendo i primi direttamente ai calciatori (minorenni, peraltro, quindi improbabilmente tutti dotati di documento), o stilando le seconde ricorrendo agli strumenti presenti presso l'impianto.

la C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo della AC Giovani Fucecchio 2000 e per effetto infligge la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 -3 a carico della ASD Monteriggioni, con restituzione della tassa versata dalla reclamante