GARE DEL 11/10/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 11/10/2025 LEGOLI 1994 - FABBRICA CALCIO 2024 ASD
Decisione in merito al reclamo avverso esito e regolarità gara da parte della Società Fabbrica Calcio
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Il G.S., esaminato il reclamo in esame osserva: con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, lett. a) del CGS per aver schierato nell'incontro in questione il calciatore NIANG MATAR, nato il 16/10/2000.
Sostiene la ricorrente che detto calciatore abbia preso irregolarmente parte all'incontro in quanto squalificato per una residua giornata di gara in virtù delle due comminate e risultanti da CU di questa delegazione provinciale n. 55 del 7/4/2025. A riguardo opera nella fattispecie il dettato dell'art. 22, comma 6 del CGS, che stabilisce che le sanzioni che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione successiva. Di conseguenza la squalifica comminata al calciatore NIANG MATAR avrebbe dovuto essere scontata nella prima giornata della stagione 2025/26 del campionato di Terza Categoria, cosa che, per quello che concerne la gara Ponteginori - Legoli (prima di campionato) non è avvenuta in quanto il Sig. Matar era regolarmente in campo essendo peraltro anche stato ammonito. Partita verso la quale non risulta presentato alcun reclamo.
PQM
Visti gli artt. 10 e 22 del CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 19 del 15/10/2025, decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla soc. Legoli la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) di infliggere a carico della società Legoli l'ammenda di euro 100,00; c) di infliggere al Calciatore NIANG MATAR l'ulteriore squalifica per una gara effettiva; d) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale Sig. FLORIO BIAGGIO LAZZARO sino al 05/11/2025; e) di trasmettere gli atti alla Procura per gli adempimenti di competenza; f) di non addebitarsi la tassa di reclamo.
Commento di : ciro