• Seconda CategoriaD
  • 10/10/2021 15.30.00
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  • Sporting Arno
  • 3 - 0 10/10/2021 15.30.00
  • Floria Grassina Belmonte

Commento




GARE DEL 10/10/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
11.- RECLAMO DELLA U.S. SPORTING ARNO AVVERSO REGOLARITA' GARA SPORTING
ARNO/FLORIA GRASSINA BELMONTE DEL 10.10.2021 (3-3).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 27 del 14.10.2021;
La societa' Sporting Arno propone reclamo avendo verificato che la societa' Floria Grassina Belmonte aveva fatto partecipare alla gara Sporting Arno/Floria Grassina Belmonte del 10.10.2021 il calciatore De Paiva Santos Paulo Henrique , non avendone questo titolo per non aver scontato la squalifica inflittagli da questo Giudice Sportivo pubblicata ed affissa all'albo il 20.02.2020.
Il reclamo e' fondato e va accolto. L'art. 10 n. 6 C.G.S. sancisce la punizione sportiva della perdita della gara alla Societa' che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Vige poi il principio della presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti e delle delibere prese dagli organi di giustizia sportiva dal momento della loro pubblicazione e/o affissione all'albo nelle rispettive sedi provinciali, regionali, centrali. Risulta dagli atti che la pubblicazione e l'affissione della delibera relativa alla squalifica per otto gare effettive di De Paiva Santos Paulo Henrique sia avvenuta li 20.02.2020: da quella data pertanto tutti i tesserati, e nella specie la societa' Floria Grassina Belmonte,
erano venuti a conoscenza delle relative disposizioni. Nonostante tale squalifica la S.S.D. Floria Grassina Belmonte nella gara Sporting Arno/Floria Grassina Belmonte del 10/10/2021 schierava il calciatore De Paiva Santos Paulo Henrique, ancorche' squalificato: con cio' violando il preciso dettato della norma contenuta nell'art. 10 comma 6 C.G.S. .
Fra l'altro la squalifica di cui sopra, non aveva avuto la sua regolare espiazione neppure nella precedente gara del 3.10.2021.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Sporting Arno di Scandicci (Firenze) ed infligge alla societa' Floria Grassina Belmonte la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta), inibisce il Sig. Ronchetti Paolo in qualita' di Dirigente Accompagnatore sino al 7.11.2021 e squalifica per UNA ulteriore giornata il calciatore De Paiva Santos Paulo Henrique.
Dispone non addebitarsi la tassa. Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Commento di : ciro

GARE DEL 10/10/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
11.- RECLAMO DELLA U.S. SPORTING ARNO AVVERSO REGOLARITA' GARA SPORTING
ARNO/FLORIA GRASSINA BELMONTE DEL 10.10.2021 (3-3).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 27 del 14.10.2021;
La societa' Sporting Arno propone reclamo avendo verificato che la societa' Floria Grassina Belmonte aveva fatto partecipare alla gara Sporting Arno/Floria Grassina Belmonte del 10.10.2021 il calciatore De Paiva Santos Paulo Henrique , non avendone questo titolo per non aver scontato la squalifica inflittagli da questo Giudice Sportivo pubblicata ed affissa all'albo il 20.02.2020.
Il reclamo e' fondato e va accolto. L'art. 10 n. 6 C.G.S. sancisce la punizione sportiva della perdita della gara alla Societa' che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Vige poi il principio della presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti e delle delibere prese dagli organi di giustizia sportiva dal momento della loro pubblicazione e/o affissione all'albo nelle rispettive sedi provinciali, regionali, centrali. Risulta dagli atti che la pubblicazione e l'affissione della delibera relativa alla squalifica per otto gare effettive di De Paiva Santos Paulo Henrique sia avvenuta li 20.02.2020: da quella data pertanto tutti i tesserati, e nella specie la societa' Floria Grassina Belmonte,
erano venuti a conoscenza delle relative disposizioni. Nonostante tale squalifica la S.S.D. Floria Grassina Belmonte nella gara Sporting Arno/Floria Grassina Belmonte del 10/10/2021 schierava il calciatore De Paiva Santos Paulo Henrique, ancorche' squalificato: con cio' violando il preciso dettato della norma contenuta nell'art. 10 comma 6 C.G.S. .
Fra l'altro la squalifica di cui sopra, non aveva avuto la sua regolare espiazione neppure nella precedente gara del 3.10.2021.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Sporting Arno di Scandicci (Firenze) ed infligge alla societa' Floria Grassina Belmonte la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta), inibisce il Sig. Ronchetti Paolo in qualita' di Dirigente Accompagnatore sino al 7.11.2021 e squalifica per UNA ulteriore giornata il calciatore De Paiva Santos Paulo Henrique.
Dispone non addebitarsi la tassa. Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Commento di : ciro