• Seconda CategoriaA
  • 05/01/2020 14.30.00
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  • Filattierese
  • 0 - 3 05/01/2020 14.30.00
  • Sporting Viareggio

Commento


ARBITRO: Silvestri Nicholas di Livorno


GARE DEL 5/ 1/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
20.- RECLAMO DELL'A.S.D. FILATTERIESE AVVERSO REGOLARITA' GARA FILATTERIESE/SPORTING VIAREGGIO 86 DEL
5.01.2020 (sospesa al 5' di recupero del s.t. sul risultato di 1-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 41 del 9.01.2020; -il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, rilevato: -che con
telegramma del 7/01/2020 la societa' A.S.D. Filatteriese trasmetteva preannuncio di reclamo a questo Giudice; -che il 2' comma
dell'art. 67del C.G.S. in vigore dal 17/06/2019 prevede che ''il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica
certificata, presso lasegreteria del Giudice Sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni
feriali da quello in cui si e' svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice Sportivo non e'
tenuto a pronunciare''; -che in via transitoria l'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva invigore dal 17/6/2019 prevede che,
relativamente alle modalita' di trasmissione degli atti, per le societa' non professionistiche continuino ad applicarsi sino all'01/07/2020
le disposizioni previgenti; -che nella fattispecie la societa' istante ha omesso di depositare il ricorso nei termini di cui all'art. 67 C.G.S.
(ricorso pervenuto il 13.01.2020). Tanto premesso DELIBERA 1) di non essere tenuto a pronunciare sul ricorso; 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'stante. Premesso cio', Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato dal referto arbitrale che la gara in oggetto
e'stata definitivamente sospesa a causa di un'aggressione subita dal direttore di gara da parte di un calciatore della societa' Filatteriese; -constatato come il direttore di gara riporti nel proprio referto che al 5' minuto di recupero del secondo tempo, mentre
alcuni calciatori locali lo accerchiavano reclamando un calciodi rigore, uno di essi lo colpiva con un pugno all'altezza di un orecchio procurandogli forte dolore e forte giramento di testa; - preso atto che a seguito di tale fatto e della situazione ambientale creatasi dentro e fuori il terreno di gioco, il direttore di gara sospendeva definitivamente l'incontro.
C.R. TOSCANA - C.U. n.43 del 23-01-2020
1982
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di sanzionare la societa' Filatteriese con la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di FiIlatteriese 0 - Sporting Viareggio 86 3, fermi restando gli altri provvedimenti assunti nei confronti di dirigenti, calciatori e societa' pubblicati sul Com. Uff. n. 41 ed in separata ma contestuale parte del presente Comunicato Ufficiale.

Commento di : ciro