• JunioresC
  • 05/11/2024 19.45.00
  • SANCAT
    Rogai
    Catelani
    Bufalini
    Pezzatini
    Pezzatini
    Falco
    Falco
  • 7 - 3 05/11/2024 19.45.00
  • CERBAIA
    Barbetti
    Fissi
    Petrozza

Commento


RETI: Rogai, Catelani, Bufalini, Pezzatini, Pezzatini, Falco, Falco, Barbetti, Fissi, 1' Petrozza




GARE DEL 12/10/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 12/10/2024 SANCAT - CERBAIA
'Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 17 del 16.10.2024, il G.S.T. rileva quanto segue.
Acquisito il rapporto del D.G. riferito alla gara del Campionato Juniores Under 19 del 12/10/2024 Sancat - Cerbaia, verificava che in
esso l'Arbitro riferiva di aver definitivamente interrotto la partita di cui sopra, sul risultato di 3a 3 alla fine del primo tempo di gioco a
causa della mancanza di un'illuminazione adeguata.
Premesso ciò, ritiene questo Giudice Sportivo Territoriale applicabile al caso de quo il principio di diritto secondo cui, in presenza di
situazioni comunque connesse ad irregolarità del terreno di giuoco l'arbitro debba invitare la società ospitante ad eliminare
l'elemento impeditivo entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro,
sia che esso debba iniziare sia che esso debba proseguire dopo il verificarsi di un fatto ostativo al suo normale svolgimento.
Per quel che risulta in atti a siffatto principio il Direttore di gara non si è rigorosamente attenuto; così operando, eglinon ha fatto buon
governo dei poteri conferitigli dalle disposizioni regolamentari. E' infatti, per consolidata giurisprudenza di questo Organo, soltanto
allo scadere del termine prefissato che sorge la responsabilità della società ospitante alla quale, non ottemperando alla disposizione
del Direttore di gara, sarebbe esclusivamente ascrivibile il mancato inizio o la mancata prosecuzione della partita, sia nel caso che il suo comportamento fosse dovuto a volontarietà sia che fosse dipeso da fatti ad essa imputabili solo a titolo di colpa.
Nel caso de quo emerge che il D.G. abbia al contrario operato una valutazione soggettiva - di per sé legittima e non sindacabile -
sull'inadeguatezza dell'illuminazione dell'impianto ma è andato oltre il suo sindacato ritenendo impossibile ovviare all'irregolarità in tempo utile per la prosecuzione dell'incontro senza però dare la possibilità alla società ospitante di adoperarsi a tal fine entro un congruo termine. E' proprio il trascorrere del tempo prefissato che offre - come si è detto - la prova della responsabilità della società.
PQM
Non ritenendo pertanto questo Giudice di dover irrogare sanzioni di cui all'art. 10 CGS, in ossequio a quanto previsto dall'art. 33 del regolamento LND, dispone la prosecuzione della gara SANCAT - CERBAIA del 12/10/2024 (risultato provvisorio 3 a 3) secondo i dettami di quanto previsto al punto 4 del predetto art. 33 ovvero per i soli minuti non giocati determinati con decisione inappellabile dal Direttore di Gara. il G.S.T. trasmette gli atti alla segreteria della Delegazione Provinciale di Firenze per quanto di sua
competenza.'

Commento di : ciro