RETI: Bellucci
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 8/ 3/2025 FOOTBALL LIVORNO - SPORTING CLUB ROSIGNANO A
A scioglimento della riserva assunta sul C.U. n.53 del 19/03/2025, visto il ricorso presentato dalla società
A.S.D. Football Livorno avverso la gara disputata in data 08/03/2025 contro la società Sporting Club
Rosignano valida per il Campionato Terza Categoria, con la quale la stessa chiede disporsi la ripetizione della
gara indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del C.G.S., adducendo un errore tecnico dell'arbitro
che avrebbe influito sul regolare svolgimento dell'incontro terminato sul risultato di 0-3; deduce in particolare la
Società ricorrente che al minuto 37º del secondo tempo il calciatore n.2 della società Sporting Club
Rosignano, sig. Falaschi Lorenzo, veniva ammonito per la seconda volta, ma l'arbitro non provvedeva a
comminargli l'espulsione per doppia ammonizione. Evidenzia, altresì, che nel momento della seconda
ammonizione il risultato era di 0-1 a favore dello Sporting Club Rosignano.
Esaminato il referto di gara, nel quale l'arbitro confermava di aver ammonito per la seconda volta il giocatore
n.2 dello Sporting Club Rosignano al minuto 37º del secondo tempo, non provvedendo però alla conseguente
espulsione, ma avvedendosi dell'errore soltanto al 42º del secondo tempo.
Ritenuto, per quanto sopra, che il ricorso è fondato poiché l'errore tecnico nel quale è incorso l'arbitro,
consistito nella mancata espulsione del giocatore della squadra ospitata per doppia ammonizione, ha
consentito allo stesso di rimanere indebitamente in campo per 5 minuti. Tenuto conto che nel caso di errore
tecnico dell'arbitro, il Giudice Sportivo non si sostituisce a quest'ultimo in una valutazione tecnica, ma si limita
a prendere atto dell'errore, potendo valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara.
Considerato che nella fattispecie in esame l'errore ha indubbiamente influito sulla validità dell'incontro, poichè
ha consentito allo Sporting Club Rosignano, in vantaggio di una rete, di beneficiare della parità numerica per
cinque minuti dell'incontro, nel corso dei quali segnava la seconda rete.
Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli 10, comma 5, 65 e67 del C.G.S.
DELIBERA
-di accogliere il ricorso della società A.S.D. Football Livorno e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara
in oggetto per errore tecnico dell'arbitro
-di demandare alla Segreteria del Comitato per la fissazione della data per la ripetizione della gara
-di restituirsi alla ricorrente il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva
Commento di : ciro