• GiovanissimiC
  • 22/01/2025 17.30.00
  • GRASSINA
  • 3 - 0 22/01/2025 17.30.00
  • FIGLINE 1965

Commento






GARE DEL 7/12/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 7/12/2024 GRASSINA ASD - FIGLINE 1965
A scioglimento della riserva contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 31 del 02/01/2025, questo Giudice Sportivo Territoriale rileva quanto segue. La A.S.D. Figline, previo rituale preavviso, proponeva ricorso adducendo l'irregolarità della partita Grassina ASD - A.S.D. Figline valevole per il campionato categoria Giovanissimi Under 15 disputata il 07/12/2024 e terminata sul campo con il risultato di 2 a 1 favore della squadra ospitante; la ricorrente sosteneva nel proprio atto che, impedendo il D.G. ad un proprio calciatore di partecipare alla gara per la non validità ai fini identificativi del documento presentato, ne inficiava il regolare svolgimento; concludeva, quindi, chiedendo la ripetizione della partita.
Il G.S.T., espletati i necessari approfondimenti istruttori così dispone. Sentito il D.G. questi confermava quanto già da egli dedotto nel rapporto di gara ovverosia che gli veniva presentata 'solo una fotocopia di richiesta di tesseramento' ed individuava nel documento esibitogli lo stesso che gli era stato presentato dalla Società oggi ricorrente nel pre gara. Trattasi, però, di una copia fotostatica della 'Tessera Provvisoria' estratta dall'apposito portale e che sostituisce provvisoriamente la tessera plastificata, valida fino al ricevimento della tessera definitiva e comunque non oltre il 01/02/2025, come ivi espressamente indicato. Evidenzia, poi, questo Giudice che tale metodo identificativo è espressamente previsto al punto 3.2.8 del C.U. n. 17 della Delegazione Provinciale di Firenze del 16/10/2024 che riprende integralmente la disciplina in materia del Comitato Regionale Toscana; Ne deriva, quindi, che l'arbitro è caduto in un errore tale da incidere sul regolare svolgimento della gara.
P.Q.M.
Il G.S.T. accoglie il ricorso proposto dalla A.S.D. Figline e dispone la ripetizione della gara. Manda alla Segreteria della Delegazione Provinciale di Firenze per gli incombenti di rito; ordina la restituzione alla società ricorrente del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

Commento di : ciro

GARE DEL 22/ 1/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 22/ 1/2025 GRASSINA ASD - FIGLINE 1965
A scioglimento della riserva contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 38 del 05/02/2025, questo Giudice Sportivo Territoriale rileva quanto segue. La A.S.D. Grassina proponeva rituale ricorso adducendo l'irregolarità della partita A.S.D. Grassina - A.S.D. Figline 1965 valevole per il campionato Under 15 girone C disputata il 22 Gennaio 2025 e terminata sul campo con il risultato di 2 a 2; la
ricorrente sosteneva infatti che la società Figline avesse schierato in campo il calciatore Nikaj Leonel in posizione irregolare per non aver egli scontato la squalifica di 3 giornate comminatagli da questo Giudice con CU n. 32 del 02/01/2025; precisava infatti che il predetto calciatore, pur non avendo partecipato alle tre gare successive alla pubblicazione del comunicato non avrebbe, a suo dire, scontato l'intera squalifica giacché una di queste partite della sua squadra si era svolta contro una compagine 'fuori classifica' e quindi avrebbe dovuto scontare la terza giornata di squalifica nella gara oggetto del ricorso; chiedeva, in conclusione, che venisse irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 10 comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.
Compiuti i necessari accertamenti istruttori, verificati gli atti ufficiali ivi compresi quelli delle gare citate dalla ricorrente, il GST rileva quanto segue. Il CGS, all'art. 21 rubricato 'esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici' individua chiaramente le
caratteristiche che debbono avere le gare che permettono di scontare una squalifica: essere gare ufficiali ed essersi concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali. Se il primo requisito è di facile interpretazione
ed accertamento, il secondo è stato oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale. Questo Giudice, aderendo all'orientamento prevalente e analizzati per derimere il caso de quo i rapporti delle gare svolte dalla Società Figline in data successiva al CU del 32 del 02.01.2025 in cui effettivamente veniva irrogata la sanzione a carico del Sig. Nikaj, ritiene che quest'ultimo abbia disputato la
partita del 22 gennaio 2025 in posizione irregolare. La gara della sua squadra del 04.01.2025 si è svolta contro una squadra fuori classifica e quindi non può essere computata nel calcolo delle giornate scontate. Lo scopo dell'art. 21 del CGS si ravvisa nel dover garantire il fondamentale principio di afflittività della pena che deve comportare, per sua stessa ratio, un danno reale al tesserato e/o alla Società di appartenenza, danno che viene meno nella misura in cui il risultato non incide in alcun modo sulla classifica; per di più, richiamando anche il principio espresso dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva con la decisione n. 12/2011 per scontare la
squalifica occorre che sussista il 'rischio sportivo', oltre ad essere una gara ufficiale, ciò non si presenta se l'avversario è una squadra fuori classifica
PQM
Questo G.S.T. accogli il ricorso della A.S.D. Grassina avverso la regolarità della partita A.S.D. Grassina - Figline 1965 del 22 Gennaio2025, infligge alla A.S.D. Figline 1965 ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett.a) la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; infligge inoltre al calciatore NIKAJ LEONEL una ulteriore giornata di squalifica, al dirigente Sig. Francesco
D'Uva l'inibizione sino al 11/03/2025, alla Società ASD Figline 1965 l'ammenda di Euro 50,00 Ordina restituirsi alla ricorrente il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Commento di : ciro