• CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIR. L
  • 19/03/2017 15:00:00
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  • VAGGIO PIANDISCO
  • 3 - 0 19/03/2017 15:00:00
  • VICIOMAGGIO

Commento




GARE DEL 19/ 3/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
33.-RECLAMO DELL'A.S.D. VAGGIO-PIAN DI SCO' AVVERSO REGOLARITA' GARA VAGGIO-PIAN DI
SCO'/VICIOMAGGIO DEL 19.03.2017 (0-1).
L'A.S.D. Vaggio-Pian di Sco' propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana rilevando, in ordine alla gara A.S.D. Viciomaggio/A.S.D. Vaggio-Pian di Sco', disputata peril Campionato di 2' Ct. Il 19 marzo 2017 e terminata con il risultato di 0-1 per la squadra ospite, che per la gara stessa l'A.S.D. Viciomaggio aveva schierato i calciatori Traore Elhadji Modou e Sane Pape Oumar senza averne titolo.
Chiede, quindi, la reclamante che venga irrogata alla societa'avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Il G.S.T. esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. Alla ricezione del reclamo questo G.S.T., in via istruttoria, provvedeva preliminarmente a richiedere informazioni in merito alla posizione di tesseramento dei calciatori Traore Elhadji Modou e Sane Pape Oumar al competente Ufficio del C.R.T. il quale in data 30.03.2017 comunicava di aver ratificato il tesseramento dei due calciatori per la Societa' A.S.D. Viciomaggio con decorrenza 23.03.2017 una volta in possesso della regolare e completa documentazione.
Cio' comporta che i due calciatori non potevano essere utilizzati dall'A.S.D. Viciomaggio in data antecedente, prima, cioe' del 23 marzo. I calciatori, pertanto, hanno partecipato alla gara in contestazione, disputata il 19 marzo 2017, in posizione irregolare. Detto questo, questo Giudice rileva che e' preciso onere delle societa' (con particolare riferimento a calciatori stranieri extracomunitari) assicurarsi che il tesseramento abbia avuto
esito positivo prima di fare disputare le gare ai calciatori e cio', anche in virtu' di tutte le conseguenze che potrebbe comportare, come ha comportato nel caso di specie, una decisione contraria. Per non dire poi delle problematiche assicurative e quant'altro che il partecipare ad una gara, senza il necessario tesseramento, potrebbe porre in essere. Deve, pertanto, accogliersi il reclamo proposto dall'A.S.D. Vaggio-Pian di Sco' e, in applicazione dell'art. 17, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, assegnarsi alla predetta societa' la vittoria
della suindicata gara con il punteggio di 0-3.
Per i suesposti motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Vaggio-Pian di Sco' di Pian di Sco' (Arezzo), infligge alla societa' A.S.D. Viciomaggio la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00) e l'inibizione per giorni VENTI al Dirigente Accompagnatore Sereni Lorenzo. Ordina il non addebito della tassa.

Commento di : ciro