• Terza CategoriaArezzo-A
  • 07/12/2025 14.30.00
  • PIETRAIA
  • 0 - 3 07/12/2025 14.30.00
  • MONTERCHIESE

Commento




DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 07.12.2025 Pol. Pietraia ASD - USD Monterchiese (2-1)
* * *
Il Giudice Sportivo - facendo seguito alla propria ordinanza del 17/12/2025; - visto il reclamo ritualmente
presentato dalla Soc. Usd Monterchiese in merito alla posizione del giocatore della società Pol. Pietraia Pici
Xhuliano che - secondo parte ricorrente- non aveva titolo per partecipare alla gara in intestazione in quanto
non risultava regolarmente tesserato per la suddetta società alla data di svolgimento della gara in epigrafe; -
considerato che la Pol. Pietraia Asd in data 09.12.2025 ha fatto pervenire proprio scritto difensivo con il
quale chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che il proprio tesserato era regolarmente sces in campo
nella partita in contestazione in virtù della trasmissione delle pratica di tesseramento in data 06.12.2025, ai
sensi dell'art. 39 comma 3 NOIF; - che successivamente in data 10.12.2025 perveniva ulteriore
comunicazione pec, nell'interesse della società resistente che, tuttavia, questo GST non può prendere in
considerazione poiché proveniente da Legale che, per quanto in atti, non ha fornito prova del (eventuale)
mandato professionale conferitogli; - che, inoltre, nei termini concessi con ordinanza del 17.12.2025, le parti
non facevano pervenire ulteriori deduzioni difensive; - che, questo G.S.T., in via istruttoria, provvedeva
preliminarmente richiedere informazioni in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Pici Xhuliano
al competente Ufficio del C.R.T. il quale in data 18/12/2025 comunicava che il calciatore - nato il 21.12.1997,
matricola Figc 6.809.575, risultava tesserato con decorrenza 09.12.2025 osserva quanto segue Le doglianze
di parte ricorrente sono fondate, atteso che, a parere d questo GST, non può trovare applicazione l'art. 39
comma 3 NOIF, invocato da parte resistente, bensì l'art. 40 quater NOIF (Tesseramento dei
calciatori/calciatrici stranieri per le società dilettantistiche) che prevede che il tesseramento decorre dalla dat
di comunicazione dei Comitati e delle Divisioni e dei Dipartimenti di competenza delle società interessate,
assegnando, così, a tali comunicazioni la funzione di determinare il momento di validità del tesseramento
per cui è stata fatta richiesta e che coincide, alla luc della procedura informatizzata, con la ratifica rilasciata
dal Comitato, Divisione e/o Dipartimento di competenza delle società interessate e visibile sul portale delle
società sportive, come peraltro si evince dalla stessa documentazione allegata dalla Pol.
Pietraia alla propria email pec del 09.12.2025.
Deve, pertanto, accogliersi il reclamo proposto dalla Usd Monterchiese.
P.Q.M.
Visto l'art. 10 comma 6 CGS, infligge alla soc. Pol. Pietraia la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (Pol.
Pietraia-Usd Monterchiese 0-3), l'ammenda di Euro 150,00, l'inibizione sino al 12.01.2026 al Dirigente
Accompagnatore Giorgi David e la squalifica per UNA giornata al calciatore Pici Xhuliano.


Commento di : ciro