Commento
ARBITRO: Matteo Randellini di Arezzo
Vittoria sonante da parte del Bucine, che in casa dilaga vincendo per 6-1 con il Club Sportivo. La partita si mette fin da subito in discesa per il Bucine che passa al 6' con un gran tiro di Cimmino, e al 10' Ajighievi realizza già il raddoppio. Il Club Sportivo dopo l'avvio molto difficile colleziona due occasioni molto ghiotte per riaprirla, ma vengono entrambe fallite da Pucci, che da davanti alla porta calcia sul fondo, e da Scarpini, che di testa dall'area piccola mette per poco fuori. Anche l'inizio del secondo tempo è dirompente per il Bucine, che segna la terza rete con la doppietta di Ajighievi con un tiro dai 30 metri, poi il Club Sportivo sfiora il gol con il palo colpito da posizione ravvicinata da De Caria sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma subito dopo Rossi si rende protagonista con una doppietta e manda sul 5-0 i padroni di casa. Nel finale di gara anche Cimmino segna una doppietta, e il Club Sportivo riesce con orgoglio a trovare il gol della bandiera con una ripartenza conclusa in rete da Luciani.
GARE DEL 15/ 2/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
29.- RECLAMO DEL C.S. FIRENZE AVVERSO ESITO E REGOLARITA' GARA BUCINE/C.S. FIRENZE DEL
15.02.2026 (6-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 53 del 19.02.2026; -il Giudice Sportivo Territoriale, -visto il preannuncio nonché il reclamo, presentati nei termini dal C.S. Firenze, con il quale la reclamante, sulla circostanza che la A.S.D. Bucine aveva, in violazione dell'art. 74 NOIF e delle disposizioni pubblicate nel Com. Uff. n.23 del 7.10.2025, effettuato, durante la gara in epigrafe, n.7 sostituzioni di calciatori, richiedeva, in accoglimento del ricorso, di infliggere alla A.S.D. Bucine la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in suo favore; -effettuati i necessari accertamenti, dall'esame del referto di gara, che è fonte di
prova privilegiata, è emerso che effettivamente le sostituzioni effettuate dalla A.S.D. Bucine sono state in n. di 7 calciatori e ciò in violazione dell'art. 3 del regolamento del gioco del calcio, dell'art. 74 comma 2 delle NOIF ed in ultimo delle norme pubblicate nel Com. Uff. 7.10.2025 norme che prevedono il numero massimo di 5 sostituzioni di calciatori; -visto l'art, 10 - 1^ comma lettera a) C.G.S.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 10 - 1^ comma del C.G.S. infligge alla A.S.D. Bucine la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-3, in favore della reclamante; b) dispone non addebitarsi l'importo del contributo di accesso alla giustizia sportiva alla reclamante società.
Commento di : ciro