• CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PISA
  • 28/10/2018 14:30:00
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  • SANTA MARIA A MONTE
  • 3 - 0 28/10/2018 14:30:00
  • 4 STRADE

Commento




GARE DEL 28/10/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 28/10/2018: SANTA MARIA A MONTE - QUATTRO STRADE
Reclamo della società A.S. SANTA MARIA A MONTE avverso regolarità ed esito gara A.S. SANTA MARIA A
MONTE - QUATTRO STRADE del 28.10.2018 (0-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.19 del 31.10.2018;
-Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla
società A.S. SANTA MARIA A MONTE; rilevato come la reclamante chieda che venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 comma 5 e 22 comma 6 del C.G.S., alla società POLISPORTIVA QUATTRO STRADE per avere un proprio calciatore Gentile Francesco nato il 9/08/1991, preso parte alla gara di cui all'oggetto, dall'inizio con la maglia n 7, nonostante lo stesso, fosse squalificato per due
giornate (C.U. N.50 del 10/05/2017 Delegazione Provinciale Lucca) mentre militava nelle file della società Castelvecchio di Compito (ultima gara di play off campionato Terza Categoria Delegazione Provinciale Lucca).
Rilevato dallo storico del tesseramento del giocatore Gentile Francesco che lo stesso risulta svincolato il 13/07/2017 e quindi inattivo fino al 24 ottobre 2018 data del tesseramento in favore della società POLISPORTIVA QUATTRO STRADE.
Pertanto alla data del 28/10/2018 il calciatore Gentile doveva scontare ancora la propria squalifica.
Di conseguenza, il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto. L'art. 22 comma 6 del C.G.S., infatti, prevede che la squalifica residua, nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società, debba essere scontata 'in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società'; tale norma non può subire interpretazioni che siano contrarie al principio di effettività e certezza della esecuzione della pena inflitta.
Per questi motivi il G.S.T. delibera di accogliere il reclamo, di comminare alla società Pol. QUATTRO STRADE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di Euro 150,00, squalifica il calciatore Gentile Francesco per UNA ulteriore giornata; inibisce per un mese il Signor Turini Davide, Dirigente Accompagnatore Ufficiale POL. QUATTRO STRADE nella gara del 28.10.2018, ai sensi dell'art.19, punto 1,lett. h)
del C.G.S..
Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo.

Commento di : CIRO