ARBITRO:
11.-RECLAMO DELL'A.S.D. MONTEPULCIANO STAZIONE AVVERSO REGOLARITA' GARA
MONTEPULCIANO STAZIONE/BUONCONVENTO DEL 20.09.2026 (0-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n.21 del 24.09.2026; -Il Giudice Sportivo - visto il preannuncio e il
ricorso della società Montepulciano Stazione, fatto pervenire nel rispetto dei termini, con il quale la stessa chiede
che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Buonconvento per aver questa
impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 0 a 0, il calciatore Pittalis Tommaso che risulta
squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione come da Comunicato Ufficiale del Comitato
Regionale Toscana n. 81 del 7.05.2026; esaminata la documentazione dalla quale si evince che il calciatore Pittalis
Tommaso a seguito dell'incontro di 2^ Categoria del 3.05.2026(ultima gara di Campionato disputata dalla Soc.
Buonconvento nella S.S. 2025-2026) era stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione; -
riscontrato dagli atti ufficiali, che il suddetto calciatore, tesserato nella corrente stagione sportiva sempre con la
società Buonconvento , non ha ancora scontato la squalifica inflitta con il Com. Uff. n.81/2026 cit. ai sensi dell'art.
21, comma6 del C.G.S., ed ha effettivamente preso parte alla gara di Campionato di 2^ Cat. del 20.09.2026, prima
gara utile di Campionato della S.S. 2026/2027; - preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della
documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art.
67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti; - ai sensi
degli artt. 10, co.6 lett. a), 19,21 comma 6 , 65 e 67 del C.G.S., DELIBERA 1)di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di
infliggere alla società Buonconvento la punizione sportiva della perdita della con il seguente punteggio
Montepulciano Stazione/Buonconvento: 0 a 3; 2)di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società
Buonconvento, Sig. Nucci Daniele, fino al 18.10.2026; 3) di irrogare alla Società Buonconvento l'ammenda di euro
250,00; 4) di infliggere al calciatore Pittalis Tommaso la squalifica ulteriore per UNA gara effettiva; 5) di accreditare
la tassa di reclamo.
Commento di : ciro