Cianflone
ARBITRO:
RETI: Cianflone,
GARE DEL 3/10/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 3/10/2026 MONTELUPO A.S.D. - CASTELFIORENTINOUNITEDASD
il G.S.T. esaminati gli atti ufficiali rileva che la gara U.S.C. Montelupo A.S.D - F.B.C. Castelfiorentino United A.S.D.
è stata definitivamente sospesa al 31º del p.t. sul risultato di 1 a 0 per la compagine locale, allorquando in esito ad un infortunio accorso ad un proprio giocatore, con intervento dell'autoambulanza in campo, la Società Castelfiorentino United ha rinunciato al proseguimento della stessa con tanto di comunicazione scritta fornita dal Dirigente accompagnatore al D.G.. E' opportuno dapprima ricordare che una giurisprudenza ormai consolidata di questo Ufficio, esige che tutte le Società abbiano la piena conoscenza delle norme sportive ivi compreso l'art. 53 N.O.I.F. che, per la sua stessa formulazione, impone alle Società di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. E' pur vero che un episodio come quello riportato, per la sua gravità, possa aver colpito la sensibilità dei giocatori, degli altri tesserati presenti - a prescindere dalla squadra di appartenenza - e dello stesso Direttore di Gara e che talvolta taluni episodi di campo possono indurre le Società ad adottare decisioni perentorie le cui motivazioni non possono non essere comprese da questo G.S.T., ma l'ordinamento sportivo non si potrà mai permettere di demandare a componenti diverse dal Direttore di Gara la scelta di non iniziare, non proseguire od interrompere una gara: solo e soltanto il D.G. è figura legittimata a farlo qualora si verifichino stringenti fatti o situazioni sottoposte al suo esclusivo giudizio, ex art. 64 N.O.I.F., che neppure il Giudice Sportivo può sindacare.
Nel caso di specie, il D.G., nel proprio rapporto, oltre a descrivere l'accaduto, ha espressamente riportato come non vi fossero elementi ostativi alla prosecuzione della gara dopo la necessaria interruzione per prestare soccorso al giocatore infortunato.
P.Q.M.
Il G.S.T., visto l'art. 53 nn. 2 e 7 N.O.I.F. infligge alla società F.B.C. Castelfiorentino United A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica nonchè l'ammenda di 25,00 Euro quale prima rinuncia.
Commento di : ciro